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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9091 - pubb. 10/06/2013.

Revocatoria della rinuncia del legittimario all'azione di riduzione mediante il rimedio di cui all'articolo 2901 c.c.


Tribunale di Novara, 18 Marzo 2013. Est. Simona Gambacorta.

Azione revocatoria ordinaria - Azione di riduzione - Natura patrimoniale del diritto di legittima - Riconoscimento della legittimazione attiva all'azione di riduzione anche agli aventi causa dal legittimario.

Azione revocatoria e azione di riduzione - Revocabilità della rinuncia del legittimario - Esperibilità della revocatoria di cui all'articolo 2901 c.c. - Impugnazione della rinuncia all'eredità ai sensi dell'articolo 524 c.c. - Esclusione - Natura revocatoria del rimedio di cui all'articolo 524 c.c. - Esclusione - Irrilevanza del requisito della frode.


La possibilità che il creditore agisca in riduzione surrogandosi al debitore deve ritenersi ammissibile sulla base della concezione che il diritto di legittima non rientri nel novero dei cosiddetti diritti inerenti alla persona, ma abbia carattere patrimoniale. Tale tesi trova conferma nella previsione dell'articolo 557 c.c., il quale riconosce la legittimazione attiva all'azione di riduzione anche agli aventi causa dal legittimario, intesi come cessionari del diritto di conseguire la quota di riserva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La rinuncia del legittimario all'azione di riduzione è atto revocabile mediante il rimedio generale previsto dall'articolo 2901 c.c. e non mediante la previsione dell'articolo 524 c.c. La revocabilità in base a quest'ultima disposizione va, infatti, esclusa perché l'istituto ivi previsto non è riconducibile al generale rimedio revocatorio in considerazione della irrilevanza del requisito soggettivo della frode ed anche in considerazione del fatto in base alla norma in questione i creditori esercitano un diritto proprio in via autonoma (quello di accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante), senza passare per la revoca della rinuncia del chiamato l'eredità, posto che in funzione dell'esercizio dell'azione surrogatoria è necessario che l'iniziativa del creditore vada ad incidere precipuamente sulla rinuncia, rendendola inefficace nei suoi riguardi, al fine di elidere l'ostacolo giuridico alla promuovibilità dell'azione surrogatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro



Il testo integrale

In unico file sentenza del Tribunale di Novara di primo grado e della Corte d'Appello di Milano 6 marzo 2015.