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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9165 - pubb. 26/06/2013.

Risarcibile il danno non patrimoniale subito dai nipoti, per la morte della nonna


Tribunale di Alessandria, 26 Aprile 2013. Est. Mela.

Perdita del congiunto – Risarcimento del danno non patrimoniale – Morte dell’ascendente – Risarcimento del danno subito dai nipoti – Ammissibilità – Condizioni.


Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.. (Cass. n. 4253 del 2012). E’ dunque risarcibile il danno non patrimoniali per i nipoti, in caso di uccisione della nonna, nel caso in cui sia stato provato, nel processo, che questi trascorrevano buona parte della giornata con l’ascendente, che li accudiva, provvedendo al soddisfacimento dei loro bisogni materiali ed affettivi, essendo i genitori impegnati in attività lavorativa (Il giudice liquida euro 30.000,00 per nipote). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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