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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9205 - pubb. 01/07/2010.

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Appello di Torino, 21 Maggio 2013. .

Concordato preventivo - Potere del giudice di censurare la mancata formazione delle classi - Abuso del diritto - Uso strumentale da parte del debitore della procedura - Nullità ex articolo 1418 c.c..


Il potere del giudice di censurare la mancata formazione di classi può giustificarsi solamente quando la scelta del debitore si concreti in un vero e proprio abuso del diritto in ambito concorsuale, ipotesi, questa, riscontrabile solamente in casi limite, nei quali l'uso strumentale della procedura concordataria da parte del debitore assume rilevanza casuale genetica tale da determinare la nullità del contratto ex articolo 1418 c.c. rilevabile anche d'ufficio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)