Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9222 - pubb. 04/07/2013
Sospensione della vendita dell'azienda e posizione dell'affittuario
Cassazione civile, sez. I, 31 Gennaio 2013, n. 2316. Est. Ragonesi.
Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - In genere - Affittuario di azienda di impresa fallita diritto di prelazione, ex art. 3, comma 4, della legge n. 223 del 1991 - Successiva sospensione della vendita - Incidenza sul diritto di prelazione - Sussistenza - Fondamento.
L'affittuario di azienda di impresa assoggettata a fallimento, che eserciti il diritto di prelazione ex art. 3, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si trova, rispetto alle vicende della procedura, in una posizione di terzietà, tale da non subire l'incidenza della eventuale sospensione della vendita disposta dal giudice delegato ex art. 108, terzo comma, della legge fall. Egli, infatti, per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, subentra nella posizione dell'aggiudicatario, non essendo scindibili gli effetti favorevoli di tale sua posizione, quale l'aspettativa al trasferimento del bene, da quelli sfavorevoli, tra cui anche l'eventualità che un terzo presenti un'offerta in aumento. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli
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