Ipoteca, frazionamento del finanziamento e partecipazione al procedimento di altri soggetti oltre il mutuante e colui che ha chiesto il frazionamento
Cassazione civile, sez. I, 21 Giugno 2013. Est. Di Amato.
Accollo – Ipoteca – Frazionamento – Nullità.
Nel caso in cui il frazionamento sia richiesto dal terzo acquirente, dal promissario acquirente o dall’assegnatario, l’ipoteca, dopo il frazionamento, deve - a pena di nullità - garantire soltanto la quota di mutuo che il richiedente si è accollato e non una quota proporzionata al valore della singola unità rispetto al valore del complesso delle unità immobiliari gravate dall’ipoteca. Per tale ragione, al relativo procedimento non è necessaria la partecipazione di altri soggetti oltre il mutuante e il soggetto che ha chiesto il frazionamento. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato
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