Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9239 - pubb. 08/07/2013

Illegittimità costituzionale della efficacia retroattiva delle modifiche all'articolo 2752 c.c.

Corte Costituzionale, 04 Luglio 2013, n. 170. Est. Cartabia.


Privilegi - Crediti erariali - Sanzioni - Modifica all'articolo 2752 c.c. - Retroattività - Illegittimità costituzionale.



È costituzionalmente illegittimo l’art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, nella parte in cui consente di applicare il nuovo regime dei privilegi erariali di cui al nuovo testo dell’art. 2752 c.c. anche nelle procedure fallimentari in cui lo stato passivo esecutivo sia già divenuto definitivo, così superando il cosiddetto giudicato “endo-fallimentare”. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Dante Lanfredi



Il testo integrale


(1) L’art. 23, comma 37, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha stabilito che: «Al comma 1 dell’articolo 2752 del codice civile, le parole: “per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l’imposta regionale sulle attività produttive e per l’imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell’articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente” sono sostituite dalle seguenti: “per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi”. La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto».
L’art. 23, comma 40, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha poi previsto che: «I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell’esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all’articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l’impugnazione prevista dall’articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all’articolo 99 dello stesso decreto».


Testo Integrale