Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9240 - pubb. 08/07/2013

Rito Fornero: il giudice che definisce il ricorso nella fase sommaria, può poi definire il giudizio di opposizione. Escluso l’obbligo di astensione

Tribunale Milano, 04 Aprile 2013. Pres., est. Bichi.


Rito cd. Fornero – Giudice che abbia definito il ricorso proposto ex art. 1 comma 48 l. 92/2012 – Medesimo giudice designato anche per trattare e definire l’opposizione proposta ex art. 1 comma 51 l. 92/2012 – Obbligo di astensione – Insussistenza (artt. 52 c.p.c., 1 commi 48-51 L. 92/2012).



Non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 51 n. 4 c.p.c nei confronti del giudice assegnatario dell’opposizione ex art. 1 comma 51 L.n. 92/2012, che abbia già trattato del tema controverso quale giudice designato per la decisione del ricorso ex art. 1 comma 48 L.cit. Infatti, è da escludersi la natura impugnatoria del giudizio di opposizione previsto dalla normativa sopra richiamata, tale da individuare la cognizione da parte di un giudice necessariamente diverso. Il rapporto tra le due fasi è quella tipica e ricorrente di un momento a cognizione meramente sommaria – introdotta dal legislatore per scopo acceleratorio – con una fase successiva e  eventuale a cognizione piena, secondo le caratteristiche, con riguardo ai diversi profili soggettivi, oggettivi e procedimentali, sovra evidenziate. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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