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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9250 - pubb. 10/07/2013.

Rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto nelle azioni di risoluzione e giudicato implicito


Cassazione civile, sez. II, 03 Luglio 2013. .

Obbligazioni e contratti – Nullità – Rilievo d’ufficio – Azione di risoluzione per inadempimento – Sentenza che decide sul merito della domanda – Giudicato implicito – Primato della questione più liquida


Debbono essere investite nuovamente le Sezioni Unite in merito al principio di diritto dalle stesse affermato nella sentenza n. 14828 del 4.9.2012, ove, per un verso, si è affermato che, poiché la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere, previa provocazione del contraddittorio sulla questione, di rilevare ogni forma di nullità del contratto stesso (salvo che non sia soggetta a regime speciale), e, per altro verso, si è asserito che il medesimo giudice di merito accerta la nullità incidenter tantum senza effetto di giudicato, a meno che non sia stata proposta la relativa domanda, pervenendosi, tuttavia, alla conclusione che il giudicato implicito sulla validità del contratto si forma tutte le volte in cui la causa relativa alla risoluzione sia stata decisa nel merito (persino in ipotesi di suo rigetto per effetto della ritenuta "ragione più liquida", ossia in virtù dell'esclusivo esame di una questione assorbente idonea, da sola, a sorreggere la decisione del giudice adito, che non abbia richiesto alcuna valutazione - nemmeno meramente incidentale - sulle questioni concernenti l'esistenza e la validità del contratto stesso). (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro



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