Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9261 - pubb. 11/07/2013

La prelazione del creditore ipotecario si estende anche ai frutti civili dell'immobile

Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 2013, n. 11025. Est. Di Amato.


Fallimento - Ripartizione dell'attivo tra creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi - Vendita di immobile in ambito fallimentare - Prelazione del creditore ipotecario ammesso al passivo - Estensione ai frutti civili dell'immobile - Configurabilità - Fondamento.



La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estende anche ai frutti civili (nella specie, canoni di locazione) prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento, mancando nella disciplina dell'esecuzione concorsuale una previsione contraria od incompatibile che osti all'estensione della disciplina dell'esecuzione individuale, né potendo attribuirsi un significato diverso a disposizioni, quali gli artt. 2808 cod. civ. e 54 legge fall., che adoperano le medesime espressioni letterali per disciplinare, seppure in sedi diverse, la medesima materia. (massima ufficiale)


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