Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9271 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Agrigento, 10 Aprile 2013. .


Procedimento cautelare ex art.700 cpc – Domanda di cancellazione di domanda giudiziale – Inammissibilità.



La cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale non può essere disposta attraverso il rimedio cautelare atipico offerto dall’art. 700 c.p.c. Lo impedisce sia la natura intrinsecamente provvisoria della misura cautelare che il suo carattere innominato, atteso che lo strumento tipico per ottenere la cancellazione della trascrizione è la sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 2668 cod. civ.. (Francesco Camerino) (riproduzione riservata)