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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9273 - pubb. 15/07/2013.

Fallimenti in estensione, autorizzazione del curatore a stare in giudizio e assistenza tecnica


Appello di Milano, 03 Luglio 2013. Pres., est. Erminia Lombardi.

Dichiarazione di fallimento - Fallimento in estensione - Autorizzazione del curatore a stare in giudizio - Necessità.

Curatore - Capacità processuale - Autorizzazione a stare in giudizio - Mancanza - Sanatoria con effetto retroattivo - Ammissibilità.

Dichiarazione di fallimento - Fallimento in estensione - Procedimento contenzioso con parti contrapposte - Assistenza tecnica - Necessità.


Il fallimento in estensione di cui all'articolo 147 L.F. è una procedura del tutto autonoma rispetto alla prima dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che il curatore che agisce chiedendo l'estensione del fallimento deve essere autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 25 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La mancata autorizzazione del curatore a stare in giudizio attiene alla capacità processuale ed integra un difetto di legittimazione ad processum che può essere sanato in qualsiasi stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva mediante manifestazione della parte legittimamente rappresentata della volontà di considerare legittimo l'iter processuale precedente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il procedimento avanti il tribunale per l'estensione della dichiarazione di fallimento ai sensi dell'articolo 147 L.F. richiede l'assistenza tecnica della parte in quanto è caratterizzato dalla presenza di parti contrapposte in posizione antagonista, trae origine da una vera e propria domanda analoga a quella prevista dall'articolo 6 L.F. ed è destinato a concludersi con un provvedimento idoneo ad incidere su diritti fondamentali della persona. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Marzetti



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