Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9297 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 08 Maggio 2013. .


Insinuazione al passivo – Domande tardive – Termine di dodici o diciotto mesi – Decorrenza dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo – Decorrenza dalla data in cui viene meno la causa non imputabile.



Il termine ultimo per la presentazione delle domande tardive di dodici (o diciotto) mesi non necessariamente deve decorrere dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, ma può anche decorrere – in determinate ipotesi – dalla data in cui viene meno la causa non imputabile che ha determinato l’impedimento alla presentazione della domanda tempestiva, quale ad esempio l’incolpevole non conoscenza dell’apertura della procedura nel caso in cui non sia stato dato avviso al creditore da parte del curatore, atteso che lo stesso legislatore ha previsto un termine lungo per il deposito delle domande tardive, implicitamente riconoscendo che situazioni soggettive particolari del creditore (si pensi ai creditori esteri) o domande particolarmente complesse possono necessitare di tempi dilatati per la loro predisposizione e deposito. Tuttavia, una volta venuta meno la causa che impediva la presentazione della domanda, il creditore incolpevole non ha diritto a un termine pari a quello spettante ai creditori tempestivi, vale a dire di 120 o di 90 giorni (ove si voglia sottrarre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande in cancelleria), dato che è lo stesso legislatore a fissare il termine lungo di dodici (o diciotto) mesi per le domande tardive e vi è comunque un termine ultimo, rappresentato dalla ripartizione finale dell’attivo, oltre il quale non si può andare. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)


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