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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9300 - pubb. 18/07/2013.

Sospensione dei contratti pendenti nel preconcordato e inapplicabilità ai contratti di mutuo e di anticipazione bancaria


Tribunale di Vicenza, 25 Giugno 2013. Est. Limitone.

Fallimento – Concordato preventivo con riserva – Contratti pendenti – Scioglimento – Esclusione – Sospensione – Ammissibilità – Anticipazione bancaria e Mutuo – Inapplicabilità.


La norma di cui all’art. 169bis l.f. si applica al preconcordato solo per la parte in cui prevede la sospensione dei contratti pendenti, che non ha effetti definitivi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La norma è inapplicabile ai contratti di mutuo e anticipazione bancaria, mancando la reciprocità sinallagmatica delle prestazioni ineseguite. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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