Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9315 - pubb. 22/07/2013

La Corte costituzionale interviene sul calendario del processo e respinge le questioni di costituzionalità

Corte Costituzionale, 18 Luglio 2013, n. 216. Est. Criscuolo.


Procedimento civile – Fissazione del calendario del processo – Obbligatorietà in ogni caso per il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie – Mancata previsione che egli possa, invece, fissare o meno il calendario in relazione al concreto contesto giudiziario ed ai singoli processi – Interpretazione della Consulta – Potere-dovere del giudice – Non necessità “per ogni causa” (Art. 81 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, modificato dall'art. 1 ter del decreto legge 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14/09/2011, n. 148).

Procedimento civile – Fissazione del calendario del processo – Obbligatorietà in ogni caso per il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie – Mancata previsione che egli possa, invece, fissare o meno il calendario in relazione al concreto contesto giudiziario ed ai singoli processi (Art. 81 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, modificato dall'art. 1 ter del decreto legge 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14/09/2011, n. 148).



L’art. 81-bis disp. att. c.p.c. introduce il potere-dovere del giudice di formare il calendario del processo quando provvede sulle richieste istruttorie e, quindi, non in relazione ad ogni causa e ad ogni momento di essa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 81-bis disp. att. c.p.c. (cd. calendario del processo) costituisce diretta emanazione dell’art. 175 cod. proc. civ., che affida al giudice istruttore la direzione del procedimento, attribuendogli «tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento» di esso. In particolare, «egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali». Il legislatore, rendendo esplicito e disciplinando con maggior dettaglio il potere-dovere del giudice di formare il calendario del processo (quando provvede sulle richieste istruttorie e, quindi, non in relazione ad ogni causa e ad ogni momento di essa), ha inteso perseguire l’esigenza di rendere conoscibili alle parti (sia pure in modo non rigido) i tempi del processo stesso, la necessità di evitare (per quanto possibile) inutili rinvii e ancora la possibilità di realizzare il principio di ragionevole durata del processo, richiamato in modo espresso nel testo normativo. In sostanza, come è stato autorevolmente osservato, si tratta di uno strumento che consente un’organizzazione programmata del processo, attraverso un «governo dei tempi» delle fasi di necessaria articolazione della procedura, che ne riduca la durata, introducendo elementi di prevedibilità concreta del momento nel quale la causa arriverà a decisione.
Ne consegue che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 1-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, «nella parte in cui prevede che il giudice “fissa” il calendario del processo, così sancendone l’obbligatorietà in ogni caso», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Varese. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale