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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9361 - pubb. 05/08/2013.

Conto corrente bancario, onere della banca di produrre gli estratti conto anche oltre il decennio e obbligo di conservazione delle scritture contabili


Cassazione civile, sez. I, 02 Agosto 2013. Est. Maria Acierno.

Contestazione relativa a validità ed efficacia di pattuizione di interessi ultralegali – Giudizio ordinario di cognizione – Produzione degli estratti conto da parte della banca – A partire dall’avvio del rapporto – Anche oltre il decennio.

Obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili – Illegittimità costituzionale degli artt. 2220 cod. civ. e 50 TUB  in relazione agli art. 3 e 4 Cost. – Manifesta infondatezza della questione.


Superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all’ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell’art. 50 TUB, nel successivo giudizio a cognizione piena - ove sia contestata per mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali - la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall’apertura del conto anche oltre il decennio, perché non si può confondere l’obbligo di conservazione della documentazione contabile con l’onere di fornire prova in giudizio del proprio credito. La produzione di estratti conto per una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca è radicalmente inidonea ad assolvere l’onere probatorio che sta a suo carico. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

L’obbligo di conservazione delle scritture contabili di cui all’art. 2220 c.c. costituisce uno strumento di tutela per i terzi estranei all’attività imprenditoriale, che risulta volto a garantire l’accesso, la conoscibilità e la trasparenza delle attività di impresa. Pertanto, la previsione della durata decennale di tale obbligo non può essere interpretata come una limitazione legale dell’onere probatorio posto a carico di chi è tenuto a dare la prova integrale del proprio credito. E’ dunque manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 2220 c.c., come correlato all’art. 50 TUB, dovendosi ribadire la radicale diversità delle esigenze probatorie della fase monitoria da quelle del giudizio a cognizione piena. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato



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