Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9372 - pubb. 02/09/2013

Rimborso anticipato del contratto di finanziamento e quota assicurativa

ABF Roma, 18 Febbraio 2013, n. 912. Est. Gemma.


Estinzione anticipata del finanziamento – Richiesta rimborso premio assicurativo non goduto – Assicurazione a stipula facoltativa e di durata inferiore al finanziamento – Insussistenza del rapporto di accessorietà – Incompetenza ratio materie dell’ABF.



L’ABF afferma la propria competenza a valutare le domande relative a polizze assicurative sulla base del rapporto di accessorietà che le avvince al contratto di finanziamento. Tale accessorietà è esclusa nel caso in cui la stipula dell’assicurazione sia facoltativa e/o nel caso in cui la stessa abbia durata inferiore rispetto al finanziamento. In questi casi, a fronte della richiesta d’estinzione anticipata del finanziamento, l’ ABF dichiarerà la propria incompetenza ratione materie nel determinare la rimborsabilità dei premi assicurativi non goduti. (Valentina Vitali) (riproduzione riservata)


Il testo integrale
Segnalazione di: Prof. Aldo Angelo Dolmetta - D&S Studio Legale Associato


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