Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9395 - pubb. 09/09/2013

Chiarimenti della Cassazione sull’art. 155-ter c.c.: revisione sì, ma sempre sulla base di sopravvenienze. Libera la modifica, invece, nel giudizio di appello

Cassazione civile, sez. I, 08 Maggio 2013, n. 10720. Est. Acierno.


Separazione personale tra coniugi – Richiesta di incremento del contributo dei figli minori – Presupposti – Circostanze nuove – Necessità – Sussiste – Giudizio di Appello – Necessità – Esclusione.



In tema di separazione personale tra coniugi, le circostanze nuove costituiscono condizione necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni economiche in favore del coniuge o dei figli per il giudizio di modifica ex art.155-ter c.c. o revisione ex art. 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898; non anche per il giudizio di appello, promosso dal coniuge che richieda un incremento del contributo al mantenimento dei figli minori posto a carico dell'altro coniuge, essendo tale estensione del sindacato del giudice sottesa alla natura degli interessi in gioco e all'immanenza del principio "rebus sic stantibus" che permea i procedimenti in materia di famiglia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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