Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9400 - pubb. 09/09/2013

Non è omologabile il concordato preventivo ove siano stati pagati crediti anteriori senza autorizzazione

Tribunale Pesaro, 26 Luglio 2013. Est. Storti.


Concordato preventivo - Pagamento non autorizzato di crediti anteriori al deposito della domanda - Violazione rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 173 L.F. - Omologazione - Esclusione.



Non è omologabile il concordato preventivo laddove siano stati effettuati pagamenti di crediti anteriori alla presentazione della domanda senza l'autorizzazione del tribunale o del giudice delegato. La violazione in questione rientra nelle previsioni di cui all'articolo 173 L.F., norma che sanziona una serie di condotte accomunate dall'abuso del diritto da parte dell'imprenditore, posto che il pagamento dei crediti anteriori alla presentazione della domanda costituisce un atto idoneo a frodare le ragioni della massa soddisfacendo alcuni creditori a discapito di altri, con conseguente "uso abusivo e distorto degli effetti protettivi del deposito della domanda di cui all'articolo 161, comma 6, L.F., in quanto il divieto di azioni esecutive e cautelari per il tempo necessario per la preparazione di un piano ragionevole e fattibile viene in realtà asservito allo scopo di consentire all'imprenditore di scegliere a suo piacimento quali creditori soddisfare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Arturo Pardi



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