Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9421 - pubb. 16/09/2013

Mutuo ipotecario, rilascio di procura a vendere a terzi e divieto di patto commissorio

Tribunale Faenza, 13 Agosto 2013. Est. Flavia Mazzini.


Mutuo ipotecario - Rilascio di procura a vendere - Divieto di patto commissorio - Violazione - Sussistenza.

Mutuo ipotecario - Rilascio di procura a vendere - Violazione del divieto di patto commissorio - Rilascio della procura a terzi rispetto al mutuante - Previsione di alienazione a terzi rispetto al mutuante - Rilascio della procura da parte di soggetti terzi rispetto al debitore - Irrilevanza - Violazione anche indiretta del divieto - Nullità.

Mutuo ipotecario - Rilascio di procura a vendere - Violazione del divieto di patto commissorio - Delibera della Banca mutuante prevedente la condizione del rilascio delle procure - Estensione della nullità al contratto di mutuo.



Una volta avvenuta l'erogazione di una somma a mutuo, ai fini della sussistenza della denunciata violazione del divieto di patto commissorio occorre accertare se sia o meno configurabile un nesso teleologico tra il negozio di mutuo e la vendita di beni del debitore. Ove pertanto sussistano elementi che consentono di ravvisare l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed il rilascio da parte del mutuatario di procure irrevocabili a vendere nell'interesse della Banca mutuante, ciò consente di individuare la causa dei negozi posti in essere nello scopo di garanzia, funzionale ad assicurare al creditore l'acquisto dei beni immobili costituenti la garanzia del credito, anche in via preventiva ed antecedente rispetto all'inadempimento del debitore principale. Il tutto concreta una violazione del divieto previsto dall'art. 2744 c.c., risultando appunto violata la funzione di "scambio" tipica del contratto di compravendita. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

Non valgono a scongiurare la nullità tipizzata dall'art. 2744 c.c. le argomentazioni per cui: le procure a vendere erano state rilasciate ad un soggetto terzo rispetto alla Banca mutuante; il bene doveva essere alienato a terzi e non trasferito immediatamente in proprietà alla Banca mutuante; gli immobili oggetto della procura appartenevano (in parte) a soggetti diversi dal debitore. Infatti, per quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, con la nullità di cui all'art. 2744 c.c. si è inteso sanzionare ogni operazione negoziale funzionale direttamente o indirettamente a realizzare lo scopo vietato dalla legge. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

Alla nullità delle procure a vendere rilasciate in violazione del divieto del patto commissorio segue altresì l'invalidità del contratto di mutuo ipotecario fondiario, là dove deliberato dall'Istituto di credito alla condizione dell'avvenuto rilascio delle procure a vendere. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro



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