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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9430 - pubb. 16/09/2013.

Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione e dovere dell'opponente di contestare i fatti posti dall'attore a fondamento della domanda


Tribunale di Pescara, 16 Agosto 2013. Est. Bortone.

Procedimento monitorio - Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione - Contestazione generica dell'opponente - Illegittima applicazione dei tassi di interesse e applicazione di un tasso effettivo globale usurario - Mancata contestazione dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.


Non è idoneo a contrastare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'articolo 648 c.p.c. il comportamento dell'opponente che si limiti a dedurre genericamente la illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse, commissioni spese, e l'applicazione di un tasso effettivo globale qualificabile come usurario e non adempia, invece, al dovere prescritto dall'articolo 167 c.p.c. di proporre tutte le sue difese prendendo posizione, contestandoli, sui fatti posti a dall'attore a fondamento della domanda.

Segnalazione dell'Avv. Ernestina De Medio



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