Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9437 - pubb. 18/09/2013

Concordato con riserva e sospensione feriale del termine concesso dal tribunale per il deposito del piano e della documentazione

Tribunale Perugia, 29 Luglio 2013. Pres., est. Rana.


Concordato preventivo – Deposito di ricorso con riserva ex art. 161, 6° co. L.F. – Termine ex art. 161, 6° co. L.F. – L. n. 742/69 sulla sospensione feriale dei termini processuali – Applicabilità – Esclusione.

Concordato preventivo – Deposito di ricorso con riserva ex art. 161, 6° co. L.F. – Istanza volta ad usufruire, in via principale, del termine di sospensione feriale ex  l. n. 742/69 – Inammissibilità – Istanza volta ad usufruire, in subordine, di giorni 60 di proroga – Ammissibilità.



Non si ritiene applicabile al termine ex art. 161 co. 6° L.F. la disciplina di cui alla l. 742/69 in quanto detto termine non ha natura di termine processuale, per tale dovendosi intendere il termine fissato dal legislatore per il compimento di un atto processuale che abbia immediata incidenza sull’instaurazione del procedimento o sul suo svolgimento, laddove invece, l’atto procedimentale con effetti processuali che segna l’avvio del procedimento di concordato è rappresentato dal deposito del ricorso e non dal deposito del piano, della proposta e della documentazione integrativa. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

Contrasta con la ratio della previsione legislativa di cui all’art. 161, comma 6, L.F., concedere al debitore che presenti domanda di concordato con riserva la possibilità di usufruire di ulteriori 45 giorni, relativi al periodo di sospensione feriale dei termini processuali, rispetto a quelli consentiti dall’art. 161, comma 6, L.F.. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Patrizio Caponeri



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