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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9440 - pubb. 18/09/2013.

Cancellazione della società in pendenza di arbitrato irrituale


Tribunale di Udine, 11 Gennaio 2013. Est. Mimma Grisafi.

Fallimento – Ammissione al passivo – Credito basato su arbitrato irrituale – Inesistenza del lodo pronunciato dopo la cancellazione della società.


Il fatto che una società, pendente il procedimento arbitrale, si sia, pur indebitamente, cancellata e quindi estinta, comporta necessariamente che gli arbitri, cui era stato conferito il mandato di definire la controversia con efficacia “negoziale” della pronuncia, ossia con clausola prevedente un arbitrato irrituale, non possano più pronunciarsi, essendo venuto meno il soggetto la cui volontà, unitamente a quella dell’altra parte, deve essere espressa dal lodo; per altro verso, il venir meno di una delle parti che aveva conferito il mandato agli arbitri – nel caso di specie, oltre a tutto, resi edotti dell’intervenuta cancellazione – comporta, ai sensi dell’art. 1722 c.c., l’estinzione del mandato stesso, con conseguente inopponibilità della pronuncia egualmente resa dagli arbitri. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)

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