Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9444 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 17 Maggio 2013. .


Condotte del marito verso il figlio della moglie, avuto da precedente relazione – Trattamento discriminatorio – Rilevanza nel giudizio di addebito – Sussiste.



La condotta rilevante in termini di addebito della separazione è quella tenuta in contrasto con l’interesse della famiglia (art. 143 II comma c.c.) e scriminare il figlio di altro genitore – nella specie di altro padre - convivente all’interno della famiglia è condotta gravemente lesiva non solo della dignità del figlio (costantemente posto in una percepita condizione di mera sopportazione eo tolleranza da parte del marito della madre) ma anche della stessa madre costretta spesso a ‘subire’ gli atteggiamenti arroganti e prevaricatori del marito per un malinteso senso di ‘gratitudine’ per averla accolta unitamente al figlio naturale. Ne consegue che non è rispondente all’interesse del nucleo familiare (per le riprovevoli storture nelle relazioni che ne derivano) assumere atteggiamenti discriminatori, arroganti, violenti, prevaricatori nei confronti del figlio che il coniuge ha avuto – prima del matrimonio – da altro partner e che tali atteggiamenti assumono rilevanza in sede di declaratoria di addebito, tanto quanto quelli posti in essere nei confronti dei figli nati dalla coppia unita in matrimonio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)