Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9484 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Piacenza, 08 Giugno 2013. .


Sanzioni amministrative – Applicazione – Opposizione – Procedimento – Istruttoria – Verbale di accertamento della violazione – Efficacia probatoria privilegiata – Limiti – Conseguenze – Prova per testi – Inammissibilità – Querela di falso – Necessità.



Finché non sia proposta e definita la querela di falso, e non sia pertanto caducata, insieme con l’atto, la sua forza preclusiva di ogni contrario accertamento, non possono essere ammessi mezzi istruttori tesi a contrastare il contenuto dell’atto a fede privilegiata. (Antonino Fazio) (riproduzione riservata)

Se l’atto pubblico non impugnato con querela di falso, non essendo contestabile dalle parti, implica l’inammissibilità delle prove orali contrarie (ciò che vale peraltro in linea generale per ogni prova documentale), a fortiori non può essere oggetto di prova orale “integrativa”. Essa, logicamente unilaterale potendo provenire solo dalla stessa Amministrazione a mezzo del funzionario autore dell’atto, vale infatti a rimuovere ogni certezza sul contenuto dell’atto amministrativo, rendendone possibile la modifica in ogni tempo ed al di fuori dei modi e termini di legge, vanificando tanto il sistema delle impugnazioni quanto lo strumento dell’autotutela, e rimuovendo pertanto ogni garanzia del corretto operato della P.A. (Antonino Fazio) (riproduzione riservata)

L’illegittima ammissione della prova orale vale ad attribuire alla P.A. la veste di “parte privilegiata”, riscontrando una posizione di supremazia solo apparentemente connessa all’esercizio di poteri autoritativi, ma in realtà contraria al corretto esercizio degli stessi; con ciò concedendo una posizione di favor priva di addentellati normativi. (Antonino Fazio) (riproduzione riservata)


 


 


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