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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9504 - pubb. 30/09/2013.

Concordato con riserva, concessione di un termine superiore a quello minimo previsto e presupposti per lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione


Tribunale di Vercelli, 20 Settembre 2013. Est. Isabella Messina.

Concordato preventivo con riserva - Richiesta di un termine per il deposito del piano e della documentazione più lungo di quello minimo di legge - Motivazione - Necessità.

Concordato preventivo con riserva - Sospensione e scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Ammissibilità.

Concordato preventivo con riserva - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Disclosure in ordine al tipo di concordato che verrà presentato - Necessità.


Nel concordato con riserva di cui all'articolo 161, comma 6, L.F., la richiesta di un termine più lungo rispetto a quello minimo di 60 giorni deve essere congruamente motivata e ciò in ragione dell'importanza degli effetti inibitori delle azioni esecutive e cautelari previste dal novellato articolo 168 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La disciplina prevista dall'articolo 169 bis L.F. della sospensione e scioglimento dei contratti in corso di esecuzione è applicabile anche nell'ipotesi di ricorso per concordato preventivo con riserva di cui all'articolo 161, comma 6, L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del concordato preventivo con riserva di cui all'articolo 161, comma 6, L.F., lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione previsto dall'articolo 169 bis deve ritenersi ammissibile esclusivamente in situazioni particolari e a fronte di una disclosure pressoché totale in ordine al tipo di concordato che verrà presentato, dovendosi ritenere che gli effetti provvisori di una domanda di concordato con riserva siano in contrasto con la stabilità e definitività di una decisione di scioglimento dei contratti in questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Filippo Canepa



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