Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9559 - pubb. 14/10/2013

Società con partecipazione pubblica, assoggettabilità a fallimento e natura di imprenditore commerciale

Tribunale Avezzano, 26 Luglio 2013. Est. Elefante.


Società di capitali – Società con partecipazione pubblica – Assoggettabilità a fallimento – Natura del soggetto – Ente pubblico – Imprenditore – Imprenditore commerciale.

Società di capitali – Partecipazione pubblica – Società legali – Disciplina pubblicistica.

Società di capitali – Società con partecipazione pubblica – Servizi pubblici essenziali – Ente pubblico – Norme speciali – Istituzione espressa.

Società di capitali – Società pubblica – Società Commerciale – Causa Contratto – Natura attività – Attività commerciale.

Società di capitali – Società pubblica – Assogettabilità Fallimento – Requisiti di fallibilità – Requisito Commercialità.



Al fine di accertare l’assoggettabilità di un soggetto giuridico alla disciplina concorsuale occorre innanzitutto che quest’ultimo non solo non sia stato previamente qualificato espressamente dalla legge come Ente pubblico (clausola negativa), ma necessita di verificare se in capo allo stesso è possibile riconoscere simultaneamente la qualifica di “imprenditore” che esercita una “attività commerciale”. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Al di fuori delle ipotesi di società c.d. legali (istituite, trasformate o comunque disciplinate da legge particolare, RAI, Cassa Depositi e Prestiti, Patrimonio dello Stato e simili), non esiste un tertium genus tra enti pubblici e persone giuridiche di diritto privato, presidiato da regole incerte di diritto pretorio, al più potendosi la disciplina pubblicistica sovrapporre, ai fini dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori degli enti partecipanti per danni riverberati negli enti partecipanti. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Le società in mano pubblica, anche quando siano concessionarie esclusive di servizi pubblici essenziali, forniscano i beni od i servizi da esse prodotti esclusivamente all’ente pubblico che ne è l’unico socio, siano alimentate da risorse pubbliche, siano sottoposte a penetranti poteri di ingerenza e di controllo di carattere pubblicistico, siano ad altri specifici effetti, equiparate agli enti pubblici, non possono essere definite in linea generale enti pubblici, salvo che, per il dovuto rispetto del divieto di cui all’art. 4 della legge n. 70 del 1975, sia la legge a definirle tali ovvero a fornire indicazioni ermeneutiche tali da indurre a ritenere del tutto impredicabile il contrario. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

La società di capitali tuttavia è un contratto, seppur plurilaterale, ed ai fini della qualificazione della stessa come commerciale o meno (elemento che attiene alla causa del contratto) occorre comunque avere riguardo non solo al mero dato formale ma anche e agli elementi valutativi concreti e, quindi, alla possibilità, astrattamente derivante dallo statuto ovvero in concreto esercitata di “tipo” commerciale. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Reputa il Tribunale come la prescrizione dell’art. 1 l.fall. importi quindi un accertamento specifico in ordine al requisito della commercialità, peraltro ben coniugabile col disposto del secondo comma dell’art. 2195 c.c. (cfr. se non risulta diversamente), consentendo di escluderlo (come avviene nel caso di scrutinio sulle “cooperative”) nelle limitate ipotesi in cui l’attività economica svolta non consenta, né in astratto né in concreto, per prescrizione di legge o regolamento (e non di certo per libera autodeterminazione degli organi amministrativi), come nel caso di specie, il perseguimento dell’attività precipua lucrativa. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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