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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9575 - pubb. 17/10/2013.

Intangibilità del credito Iva, legittimazione alla opposizione dei creditori non dissenzienti e valutazione della convenienza del creditore ad aderire alla proposta


Appello di Brescia, 13 Settembre 2013. Est. Carla Marina Lendaro.

Concordato preventivo - Opposizione al giudizio di omologazione - Legittimazione di qualunque interessato - Interpretazione - Legittimazione dei creditori non dissenzienti - Sussistenza.

Transazione fiscale - Interpretazione della norma che determina l'intangibilità del credito Iva - Portata sostanziale - Inderogabilità in ogni forma di concordato anche in assenza di transazione fiscale.

Opposizione all'omologazione - Valutazione della convenienza del creditore ad aderire al concordato - Irrilevanza ai fini della decisione - Valutazione demandata esclusivamente al creditore.


L'articolo 180, comma 2, L.F. riconosce a "qualunque interessato" la legittimazione a proporre opposizione al giudizio di omologazione del concordato preventivo. Non solo, pertanto, detta legittimazione spetta a soggetti diversi dai creditori ma anche a tutti coloro che non abbiano votato favorevolmente all'omologa del concordato ed anche ai creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti; tali soggetti, infatti, prospettano un interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là ed in aggiunta a qualunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all'omologazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 182 ter L.F., nella parte in cui prevede che la proposta relativa al credito Iva possa configurare solo la dilazione di pagamento, determina l'intangibilità di tale credito di imposta, in quanto la disposizione che ne esclude la falcidia concordataria ha natura eccezionale ed attribuisce al credito un trattamento peculiare ed inderogabile di portata sostanziale che si applica ad ogni forma di concordato, ancorché proposto senza ricorrere all'istituto della transazione fiscale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le doglianze relative ad una non corretta valutazione, da parte del creditore che proponga opposizione all'omologa del concordato preventivo, della propria convenienza ad aderire al concordato, non rilevano ai fini della decisione, essendo nel nuovo quadro normativo esclusivamente demandata al creditore ogni valutazione del proprio interesse, opportunità e convenienza della proposta concordataria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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