Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9581 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione penale, 23 Settembre 2013. .


Amministrazione di sostegno – Interdizione – Differenze – Incapacità totale di provvedere ai propri interessi (artt. 404, 414 c.c.).



La persona beneficiaria non è considerata dal legislatore incapace di intendere e di volere, essendo estranea in linea di principio all'istituto dell'amministrazione di sostegno specifiche situazioni di infermità mentale che rendano la persona totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, sì da porla in condizione di essere interdetta o inabilitata ai sensi degli artt. 414 e 415 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)