Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9590 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 17 Luglio 2013. .


Mantenimento del figlio maggiorenne – Obbligo del mantenimento indiretto anche nel tempo in cui il figlio è presso il genitore non collocatario – Sussiste.



Il contributo al mantenimento dei figli, minori o maggiorenni e non economicamente indipendenti, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario o con il quale convivano, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto genitore nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno; ne consegue che il genitore obbligato non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo diretto, al loro mantenimento (Cass. Sez. I 17.1.2001 n. 566, Cass. Sez. I 25.5.2007 n. 12308). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)