Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9591 - pubb. 17/10/2013

Rappresentanza del curatore nel fallimento della società e dei soci; insinuazione di credito ipotecario e produzione del piano di ammortamento

Tribunale Patti, 13 Settembre 2010. Est. Saija.


Curatore fallimentare - Fallimento della società e dei soci - Rappresentanza di tutte le procedure riguardanti la società e i soci illimitatamente responsabili - Opposizione allo stato passivo - Notifica di tante copie quante sono le procedure - Necessità - Esclusione.

Credito con privilegio ipotecario - Iscrizione - Natura costitutiva - Produzione della nota di iscrizione - Necessità.

Privilegi ipotecario - Ammissione al passivo - Distinzione tra capitale ed interessi - Produzione del piano di ammortamento - Necessità.

Conservazione delle scritture contabili - Imprenditore commerciale -  Prova giudiziale.



Nell'ipotesi prevista dall'articolo 148 L.F., il curatore assume da solo la rappresentanza dei fallimenti riguardanti la società e le persone dei soci illimitatamente responsabili e l’opposizione proposta nei suoi confronti non è soggetta al principio della notifica di tante copie dell'atto di impugnazione quanto sono le parti cui l'atto è destinato, dovendosi ritenere che, nel detto caso, il soggetto destinatario sia unico pur rivestendo la rappresentanza di più soggetti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché l'iscrizione della garanzia ipotecaria ex articolo 2808 c.c. ha natura costitutiva della garanzia stessa, è solo con la esibizione della relativa nota che al credito insinuato al passivo del fallimento può essere riconosciuta natura privilegiata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di credito assistito da privilegio ipotecario, al fine di distinguere il capitale dagli interessi, poiché di questi solo quelli relativi al c.d. triennio vanno ammessi in via ipotecaria, è necessario l'esame e quindi la produzione del piano di ammortamento ove per ciascuna rata viene indicata la quota di capitale e quella di interessi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se è vero che l'imprenditore commerciale non è tenuto ai sensi dell'articolo 2220 c.c. a conservare la documentazione contabile per un periodo superiore a 10 anni dall'ultima operazione, è tuttavia evidente che la norma non può essere invocata allo scopo di esimersi dal fornire in giudizio la prova del proprio credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Luigi Vingiani


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