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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9606 - pubb. 21/10/2013.

Nullità degli ordini e risarcimento del danno da lucro cessante


Tribunale di Milano, 11 Luglio 2013. Est. Silvia Brat.

Intermediazione finanziaria - Nullità degli ordini - Risarcimento del danno da lucro cessante - Presupposti.

Intermediazione finanziaria - Nullità degli ordini di negoziazione - Restituzione delle cedole percepite dall'investitore - Malafede - Necessità.


Non può essere accolta la domanda dell'investitore di risarcimento del danno da lucro cessante in mancanza di adeguati riscontri probatori che consentano di desumere elementi di giudizio in ordine alla tipologia dell'investitore, alle sue preferenze in tema di investimenti ed alla composizione del suo portafoglio titoli, così da poter presumere, con ragionevole grado di verosimiglianza, quali sarebbero stati i possibili investimenti alternativi rispetto a quelli contestati. In proposito, va sottolineato che gli elementi probatori di cui si discute non possono essere desunti dalla tipologia dei titoli oggetto di contestazione, i quali non possono costituire il presupposto per ritenere comunque assicurato un rendimento pari a quello prospettato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In caso di accoglimento della domanda di nullità degli ordini di negoziazione, l'investitore non è tenuto alla restituzione delle cedole percepite qualora non vi sia prova della malafede ai sensi degli articoli 2033 e 1147 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Luigi Cardillo


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