ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9644 - pubb. 01/11/2013.

Il concordato preventivo non esclude il reato di omesso pagamento dell’Iva


Cassazione penale, 31 Ottobre 2013, n. 44283. Pres. Mannino, Est. Elisabetta Rosi.

Nel concordato preventivo, il debito IVA deve essere sempre pagato per intero, a prescindere dalla presenza o meno di una transazione fiscale, poiché la norma che lo stabilisce va considerata inderogabile e di ordine pubblico economico internazionale.

Reato di omesso versamento dell'Iva - Concordato preventivo - Facoltà del debitore di prevedere il pagamento dell'Iva mediante transazione fiscale o la redazione del piano.


Costituisce diritto vivente il principio (espresso da ultimo da Cass. civ., 16 maggio 2012, n. 7667; ma nello stesso senso anche da Cass. civ, 4 novembre 2011, n. 22931) secondo cui "In tema di omologazione del concordato preventivo con transazione fiscale, secondo l'istituto di cui all'art. 182 ter L.F., anche per le procedure cui non sia applicabile "ratione temporis" l'art. 32 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), che ha modificato il primo comma dell'art. 182 ter l.f., prevedendo espressamente che la proposta, quanto all'IVA, può configurare solo la dilazione del pagamento, sussiste l’intangibilità del predetto debito d'imposta. Le entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili relativi a detto tributo, costituiscono, infatti, risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, con la conseguenza che il relativo credito, il quale attiene comunque a tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, non può essere oggetto di accordo per un pagamento parziale neppure ai sensi dell'art. 182 ter nella versione introdotta dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5." (Franco Benassi - Riproduzione riservata)

L'accesso alla procedura di concordato preventivo è atto di autonomia privata, d'iniziativa del debitore, che mira a sfociare nel cd. patto concordatario con i creditori. Si tratta, quindi, di una scelta tutta interna alla volontà del debitore, che, come tale, non può portare ad elidere gli obblighi giuridici, specie quelli aventi rilievo pubblicistico, quali l’obbligo del versamento dell'IVA, la cui omissione è sanzionata penalmente. Al debitore che chiede l’accesso alla procedura di concordato preventivo, sono, infatti, offerte varie soluzioni, quali la transazione fiscale o la redazione di un piano che, presentato tempestivamente ed in presenza di risorse che permettono il pagamento dei creditori di grado poziore, consenta il pagamento integrale dell’Iva. (La Corte di cassazione ha riformato la decisione con la quale il Tribunale di Napoli, ritenendo l’insussistenza del rato di omesso versamento dell’Iva per essere la società stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in data antecedente alla scadenza del pagamento, ha annullato il decreto di sequestro preventivo per equivalente sui beni del legale rappresentante indagato per il reato di omesso versamento dell’iva cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000) (Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Il testo integrale