ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9645 - pubb. 04/11/2013.

Revoca del concordato e valutazione della rilevanza decettiva dei comportamenti anteriori esclusivamente sulla base della proposta e dei documenti allegati


Cassazione civile, sez. I, 15 Ottobre 2013. Est. Di Amato.

Concordato preventivo - Revoca - Comportamenti del debitore anteriori alla domanda di concordato - Valenza decettiva pregiudizievole dell'espressione di un consenso informato da parte dei creditori.

Concordato preventivo - Revoca - Comportamenti del debitore anteriori alla domanda di concordato - Non obbligatorietà del deposito delle scritture contabili - Valutazione dei comportamenti anteriori esclusivamente sulla base della proposta e dei suoi allegati.


I comportamenti del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato sono rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura esclusivamente nel caso in cui abbiano valenza decettiva e siano, quindi, tali da pregiudicare l'espressione di un consenso informato da parte dei creditori. La rilevanza di detti comportamenti è, infatti, data dalla loro attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, sottacendo l'esistenza di parte dell'attivo o aumentando artatamente il passivo, in modo da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare. Detta attitudine deve ricorrere, ai fini in questione, anche per gli "altri atti di frode" non espressamente presi in considerazione dalla norma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La condotta decettiva, idonea cioè ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento offerte dalla proposta di concordato preventivo, deve essere valutata solo con riferimento e sulla scorta della proposta e dei suoi allegati e non attraverso le scritture contabili, le quali, contrariamente a quanto previsto nel testo anteriore alla riforma del terzo comma dell'articolo 161 L.F., non devono necessariamente essere depositate con la domanda di concordato, trattandosi di documenti estranei ai documenti con il quale il debitore illustra al tribunale e soprattutto ai creditori la propria proposta di soluzione della crisi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli


Il testo integrale