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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9653 - pubb. 04/11/2013.

L'obbligo d’integrale pagamento dei crediti per Iva e ritenute non deroga all'ordine dei privilegi ma costituisce una precondizione all'ammissibilità del concordato


Tribunale di Monza, 02 Ottobre 2013. Pres., est. Buratti.

Concordato preventivo - Falcidia dei crediti per Iva e ritenute - Inammissibilità - Deroga al sistema dell'ordine dei privilegi - Esclusione - Pagamento di Iva e ritenute quale pre-condizione all’ammissibilità del concordato.


La regola secondo la quale l’imprenditore che presenta un piano concordatario deve necessariamente prevedere l'integrale pagamento del credito erariale per Iva e ritenute operate e non versate, non pone alcuna deroga al sistema della graduazione ordinaria dell'ordine delle cause legittime di prelazione: la previsione del pagamento integrale obbligatorio non sottrae il credito erariale al regime della concorsualità, cioè all’ordine dei privilegi ed ai tempi dei pagamenti con i riparti ordinari, né introduce un'ipotesi di prededuzione (posto che manca una previsione normativa espressa che qualifichi il credito come tale), ma impone una sorta di precondizione all’ammissibilità del concordato, nel senso che occorre procedere all’attribuzione allo Stato delle risorse di sua esclusiva pertinenza per Iva e ritenute prima di poter accedere a qualsiasi ipotesi di accordo concorsuale con gli altri creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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