Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9662 - pubb. 07/11/2013

Anche per la causa con cui si chiede di dividere la Sicilia, il patrocinio del difensore è obbligatorio

Cassazione civile, sez. I, 30 Ottobre 2013, n. 24517. Est. Acierno.


Art. 82 c.p.c. – Obbligo della difesa legale – Necessità – Sussiste (art. 82 c.p.c.).



L'art. 82 c.p.c. stabilisce che nei giudizi promossi dinanzi al Giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede Euro 516,46, mentre nelle cause che eccedono tale valore il Giudice di pace, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona. Negli altri casi, la medesima norma prevede che le parti non possano stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza del difensore e che davanti al tribunale o alla corte d'appello, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, le parti debbano stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente. Il fondamento di tale regola si ravvisa in un duplice ordine di ragioni. Per un verso la complessità delle norme, che regolano lo svolgimento del processo, e il tecnicismo nella redazione degli atti richiedono una preparazione e delle competenze che solo un tecnico del diritto, il quale è tenuto continuamente ad aggiornarsi sui mutamenti legislativi e giurisprudenziali, è in grado di avere. Per altro verso, la collaborazione di un esperto serve a filtrare il processo dalle emozioni e dalla passionalità, che difficilmente mancano nei diretti protagonisti della lite e che potrebbero privarli della necessaria lucidità e attitudine a valutare con serenità e distacco i fatti della controversia e a scegliere la più opportuna e adeguata strategia processuale. Appare dunque chiaro come il legislatore, nell'esigere la collaborazione del difensore, abbia voluto tutelare le parti stesse, garantendo loro nel miglior modo possibile l'esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 della Cost.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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