Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9664 - pubb. 07/11/2013

Contratto di mutuo fondiario stipulato per l’estinzione di debiti pre-esistenti scaduti

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 29 Ottobre 2013. Est. Colandrea.


Mutuo fondiario – Contratto finalizzato all’estinzione di debiti pre-esistenti scaduti – Nullità per illiceità della causa – Esclusione – Validità del contratto – Condizioni.

Mutuo Fondiario – Risoluzione contrattuale – Art. 40, secondo comma, T.U.B. – Fattispecie diverse – Ammissibilità.



Il contratto di mutuo fondiario stipulato allo scopo di estinguere uno o più debiti pre-esistenti scaduti del mutuatario nei confronti dell’istituto di credito mutuante non è nullo per illiceità della causa, atteso che il mutuo fondiario non costituisce mutuo di scopo e comunque, sotto il profilo causale, il finanziamento si realizza in tal caso nella forma del dilazionamento di un debito altrimenti immediatamente esigibile. La nullità del contratto può invece configurarsi se e nella misura in cui i debiti pre-esistenti siano illeciti (perché inesistenti o frutto di violazione di norme imperative). (Valerio Colandrea) (riproduzione riservata)

In tema di risoluzione del contratto di mutuo fondiario, al di fuori dell’ipotesi espressamente contemplata dall’art. 40, secondo comma, del D. Lgs. n. 385 del 1993 (c.d. Testo Unico Bancario), trova applicazione la disciplina ordinaria sulla risoluzione contrattuale per inadempimento (in particolare, gli artt. 1453-1455-1456 cod. civ.), con la conseguenza che l’istituto di credito mutuante può invocare la risoluzione del mutuo non solo nell’ipotesi di ritardato pagamento delle rate per sette volte anche non consecutive, ma anche al verificarsi delle ulteriori e diverse fattispecie previste dalle parti nel contratto medesimo. (Valerio Colandrea) (riproduzione riservata)


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