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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9672 - pubb. 11/11/2013.

Una percentuale di soddisfazione eccessivamente modesta non fa venir meno la causa concreta del concordato in assenza di alternative migliori rispetto liquidazione fallimentare


Tribunale di La Spezia, 19 Settembre 2013. Est. Adriana Gherardi.

Concordato preventivo - Modesta soddisfazione dei creditori - Alternativa preferibile rispetto liquidazione fallimentare - Venir meno della causa concreta del concordato - Esclusione.

Concordato preventivo - Trasformazione di società in accomandita semplice in società in nome collettivo - Venir meno delle garanzie dei soci accomandanti - Motivo di opposizione all’omologa - Esclusione.


L'attribuzione ai creditori di una modesta percentuale di soddisfacimento (nella specie pari all'1%) non determina il venir meno della causa tipica del concordato che è quella di garantire, seppure in maniera talvolta minimale, una percentuale di soddisfacimento ai creditori che si prospetti come alternativa migliore rispetto alla liquidazione fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'operazione, subordinata all'omologa del concordato, di trasformazione di una società in accomandita semplice in società in nome collettivo che abbia la conseguenza di far venir meno le garanzie fideiussorie prestate dai soci accomandanti divenuti soci illimitatamente responsabili della società in nome collettivo non può costituire motivo di opposizione all'omologa del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Ratti


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