Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9683 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Terni, 07 Novembre 2013. .


Concordato preventivo - Distinzione tra fattibilità economica e fattibilità giuridica - Aspetti valutativi distinti rispettivamente di convenienza e di legalità - Contenuto del controllo giudiziale in sede di omologa del concordato.



La scissione del concetto di fattibilità (già di per sé riconducibile al genus del merito, piuttosto che della legittimità) nelle due categorie della fattibilità economica e giuridica, può risultare fuorviante - attenendo le due nuove species a profili valutativi nettamente distinti, l'uno di convenienza (spettante ai creditori), l'altro di legalità (di competenza del giudice) - ed in fondo anche superflua, avendo comunque la stessa Corte di cassazione (SS.UU. 23 gennaio 2013, n. 1521) chiaramente delineato i tre momenti del controllo giudiziale in sede di omologa del concordato: 1) controllo sulla completezza e regolarità degli atti, in esse comprese la logicità e coerenza delle attestazioni; 2) controllo sulla legittimità degli atti, intesa come rispetto delle norme di legge, di carattere generale o speciale; 3) controllo (di merito) sulla idoneità degli atti, intesa come conformità alla causa concreta del concordato, con riferimento alla astratta capacità della proposta (e del piano) di assolvere la sua funzione di regolazione della crisi di impresa, con soddisfazione dei creditori non apparente e - quantomeno secondo le SS.UU. - anche in tempi non irragionevoli, sebbene quest'ultimo profilo appaia piuttosto da ricondurre, insieme al grado di soddisfacimento conseguibile, alla valutazione (anche comparativa) di convenienza della proposta, che è pacificamente di esclusivo appannaggio del ceto creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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