Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 976 - pubb. 24/09/2007

Informazione, lealtà oggettiva ed obiettivi perseguiti dal cliente

Tribunale Milano, 28 Marzo 2007. Est. Silvia Brat.


Doveri informativi dell’intermediario – Diligenza professionale – Buona fede e lealtà oggettiva – Ratio.

Doveri informativi dell’intermediario – Effettiva conoscenza da parte del cliente del prodotto acquistato – Rispetto degli obiettivi perseguiti dall’investitore.



L’indicazione dettagliata delle modalità di svolgimento dei servizi di investimento ad opera del regolamento CONSOB n. 11522/1998 riempie di contenuto il concetto giuridico di diligenza professionale, spostando l’asse operativo verso una correttezza intesa come buona fede e dovere di lealtà a carattere oggettivo che trova la propria ragione economica e giuridica sia nella natura spiccatamente fiduciaria del rapporto tra cliente ed intermediario, sia nella sostanziale disuguaglianza di piani conoscitivi tra il cliente e la banca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora l’intermediario, richiesto dall’investitore, dia una informazione eccessivamente semplificata non può ritenersi assolto lo specifico obbligo informativo a suo carico che mira a garantire, in capo al cliente, un’effettiva conoscenza del prodotto acquistato, non ancorata a distinzioni formali, ma a contenuti sostanzialistici, in modo da rispettare i concreti obiettivi perseguiti dall’investitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, M.G. conveniva davanti al Tribunale di Milano la Banca *** in persona del legale rappresentante, ciò assumendo: che, in data 4 settembre 2000, a seguito di proposta di investimento proveniente da funzionario della banca, acquistava obbligazioni Argentina Eur 9,25% per un controvalore di € 25.356,48; che non aveva ricevuto alcu na informazione circa la rischiosità e la tipologia del titolo, non avendo la banca ottemperato ai doveri legislativi previsti dall’art. 21 T.U.F.. Per tale ragione, l’attrice chiedeva, in via principale, la declaratoria di nullità del contratto di compravendita dei titoli, con conseguente condanna della controparte alla restituzione della somma investita; in via subordinata, chiedeva la condanna della convenuta in ragione della dedotta responsabilità contrattuale e la condanna al risarcimento dei danni.

Radicatosi il contraddittorio, parte convenuta contestava le affermazioni attoree, osservando che la banca, per il tramite del funzionario C., aveva riversato sulla cliente tutte le necessarie informazioni. Per tali ragioni, chiedeva il rigetto della pretesa azionata.

Con decreto del 24 marzo 2006 venivano ammesse le prove testimoniali, che, confermate in sede di ordinanza collegiale del 24 maggio 2006, erano espletate all’udienza del 28 settembre 2006. Quindi, la causa era ritenuta in decisione alla successiva udienza collegiale del 28 marzo 2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attorea ha lamentato la violazione dei doveri informativi previsti dalla legge a carico della banca, con specifico riferimento al dovere di informare il cliente in merito alla tipologia dei titoli.

Dalle prove testimoniali espletate è emerso che: la G. mirava ad ottenere un rendimento leggermente superiore a quello derivante dai Titoli di Stato, tanto che anche in precedenza aveva acquistato i fondi ARCA che garantivano rendimenti leggermente superiori e presentavano una minima parte di quota azionaria (teste L.C., dipendente della banca); in quella occasione, l’attrice era accompagnata dal marito, in quanto, pur trattandosi di suoi risparmi, preferiva essere accompagnata, nonostante avesse un rapporto di totale fiducia con il dipendente della banca (teste A.C., marito della G.); il C. propose le obbligazioni Argentina “dicendo che erano investimenti sicuri, perché si trattava di obbligazioni”, senza proporre altre alternative. (teste A.C.).

Orbene, che l’art. 21, I comma, lett. c) del T.U.F. - la cui fonte si trova nell’art. 11 quarto alinea della direttiva n. 93/22/CEE - dispone che gli intermediari si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati, acquisiscano le informazioni necessarie dai clienti e si organizzino in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse; che, in situazione di conflitto, assicurino comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; il comma d) prevede, ad ulteriore completamento, che gli intermediari dispongano di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi. L’indicazione dettagliata delle modalità di svolgimento dei servizi di investimento ad opera del regolamento CONSOB n. 11522/1998 riempie di contenuto il concetto giuridico di diligenza professionale, spostando l’asse operativo verso una correttezza intesa come buona fede e dovere di lealtà a carattere oggettivo. Si tratta, in sostanza, di un dovere che trova la propria ragione economica e giuridica sia nella natura spiccatamente fiduciaria del rapporto tra cliente ed intermediario, sia nella sostanziale disuguaglianza di piani conoscitivi tra il cliente e la banca. L’art. 28, comma I lett. a) del regolamento CONSOB n. 11522/1998 stabilisce che gli intermediari autorizzati debbono chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, introducendo in tal modo la regola del knoww your customer rule. Ora, è del tutto evidente che il dipendente dell’intermediario in tanto potrà fornire notizie dettagliate al cliente, in quanto, a sua volta, abbia la possibilità di usufruirne e, quindi, di avere tutta una serie di informazioni adeguatamente vagliate e strutturate in modo tale da poterle riversare sul cliente. Vi è, quindi, prima del dovere di informare, il dovere di informarsi. Ulteriore estrinsecazione del dovere di informazione si rinviene nell’art. 29 del regolamento CONSOB n. 11522/1998, laddove viene fatto obbligo agli intermediari di astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. La valutazione circa l’adeguatezza dell’operazione è, poi, basata sulle informazioni fornite dai clienti e sugli elementi di informazione disponibili in relazione ai servizi prestati.

Nel caso in esame, dalle prove testimoniali è risultato che l’attrice mirava ad un rendimento superiore ai Titoli di Stato, ma non certo ad un titolo speculativo, che potesse non garantirle il rimborso del capitale, anche perché aveva da poco acquistato un’abitazione assieme al marito. Che, quindi, la cliente mirasse ad un investimento sicuro si desume ulteriormente dal fatto che la stessa, proprio per tale ragione, intendeva acquistare titoli obbligazionari e non azionari.

In un simile contesto, dunque, l’offerta fatta dalla banca tramite il funzionario non era corretta, trasparente, nel senso che non sollecitava l’attenzione della cliente sul fatto che non tutti i titoli obbligazionari garantivano quella sicurezza che l’attrice intendeva avere. In buona sostanza, nei confronti della G. è stata fatta passare,da parte della banca, un’equazione estremamente semplicistica, che vede contrapposti i titoli obbligazionari a quegli azionari come la sicurezza totale rispetto all’insicurezza. Ora, è fin troppo evidente che una simile informazione così semplificata non comporta l’assolvimento dello specifico obbligo informativo, che mira a garantire, in capo al cliente, un’effettiva conoscenza del prodotto acquistato, non ancorata a distinzioni formali, ma a contenuti sostanzialistici, in modo da rispettare i concreti obiettivi perseguiti dal privato. In sostanza, con la informazioni fornite, l’odierna convenuta non ha dimostrato di aver posto la cliente nell’effettiva possibilità di scegliere, avendola resa edotta delle caratteristiche speculative del titolo e delle ragioni sottese ad un rendimento più alto. In altri termini, ad una specifica richiesta non è corrisposta una risposta altrettanto adeguata in termini di trasparenza e di diligenza professionale rispetto alla tipologia di cliente quale era l’attrice. Ossia una persona che disponeva di alcuni risparmi, certamente, ma che, da poco sposata e da poco proprietaria di un’abitazione, non intendeva assumere rischi tali da alterare un recente equilibrio familiare.

Poste tali premesse in fatto, vanno ora analizzate le richieste attoree.

Ora, con riguardo alla domanda svolta in via principale, il Tribunale non ignora che si è sviluppato un significativo orientamento giurisprudenziale volto a sanzionare con la nullità la violazione di norme che, incidendo sia sulla tutela dei risparmiatori uti singuli, sia sul risparmio pubblico protetto a livello costituzionale, ha ravvisato tale rimedio come quello più consono a tali fattispecie (v. Trib. Parma, 6 luglio 2005; Tribunale Genova, 18 aprile 2005; Tribunale Venezia, 29 settembre 2005). Ritiene, tuttavia, di discostarsene in quanto la sanzione civilistica più severa della nullità deve trovare ingresso solo nelle fattispecie espressamente previste dal legislatore e non può essere estesa a tutta l’area delle norme comportamentali di carattere generale, (quali la professionalità, la diligenza, la correttezza, l’indipendenza, la trasparenza); norme che, in quanto prive di specificità, debbono essere disegnate di volta in volta, facendosi ricorso al generale concetto della buona fede e del corretto e ragionevole equilibrio tra i contrapposti interessi contrattuali. Sul punto, il Tribunale ha già chiarito che “la voluta distinzione tra adempimenti prescritti a pena di nullità ed altri obblighi di comportamento pure posti a carico dell’intermediario, impedisce una generalizzata qualificazione di tutta la disciplina dell’intermediazione mobiliare come di ordine pubblico e, ultimamente, presidiata dalla cd. nullità virtuale di cui all’art. 1418, I comma c.c.” ( sentenza n. 7555/05; v. anche Trib. Rovereto, 18 gennaio 2006). Una simile conclusione non esclude certamente il carattere imperativo delle norme citate in tema di obblighi comportamentali: si tratta di disposizioni inderogabili, è vero, ma – come anche sostenuto da autorevole dottrina - né la natura imperativa di tali obblighi, né le caratteristiche degli interessi tutelati sono idonee a far sorgere una simile sanzione, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge Infine, l’art. 23 VI comma, D. lgs. n. 58/199 circoscrive l’inversione dell’onere probatorio ai giudizi di risarcimento dei danni cagionati ai clienti nello svolgimento dei servizi e tale rimedio non è certamente inscrivibile nella categoria delle nullità.

Va, invece, accolta la domanda risarcitoria, stante l’inadempimento da parte della convenuta. A tale proposito, infatti, proprio alla luce delle tipologia dei pregressi investimenti e degli obiettivi dell’attrice, quali emersi nel corso della prova testimoniale assunta, è del tutto verosimile che l’attrice, ove fosse stata a conoscenza delle reali caratteristiche delle obbligazioni de quibus, si sarebbe astenuta da tale acquisto. Accertato il grave inadempimento a carico di parte convenuta, la stessa va condannata al risarcimento dei danni costituiti dall’importo impiegato nell’investimento in questione, oltre, sullo stesso progressivamente rivalutato sulla base degli indici ISTAT, agli interessi legali dalla notifica della citazione al saldo e detratti, da tale somma, il valore attuale dei titoli e l’importo delle cedole percepite e rivalutate alla data della decisione sulla base degli indici ISTAT.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

il Collegio, definitivamente decidendo sulla causa n. 68636/05 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1)               previa declaratoria di inadempimento da parte della convenuta, condanna la Banca *** s.c. a r.l. in persona del vice – direttore generale dott. G.M. e del procuratore Dott. G.P., al pagamento, in favore di M.G., della somma di € 25.356,48 – oltre interessi legali dal 15 ottobre 2005 al saldo sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT, detratti gli importi corrispondenti al valore attuale dei titoli e delle cedole percepite e rivalutate alla data di pubblicazione della presente sentenza sulla base degli indici ISTAT;

2)              condanna la Banca *** s.c. a r.l. in persona del vice – direttore generale dott. G.M. e del procuratore Dott. G.P. a rimborsare, in favore di M.G., le spese processuali, che liquida in complessivi € 4.635,77 - di cui € 2.330,00 per onorari, € 1.220,00 per diritti, € 1.085,77 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso dal Tribunale come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio in data 28 marzo 2007.