Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9761 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 30 Ottobre 2013. .


Danno iatrogeno – Lesione – Su pregressa situazione di patologia – Incremento differenziale del pregiudizio – Cd. Danno iatrogeno incrementativo – Liquidazione in via equitativa – Applicazione “mera” del dato tabellare – Esclusione.



Un criterio orientativo per guidare l’esercizio dell’equità del giudice nella liquidazione del danno non patrimoniale da danno iatrogeno è il ricorso alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale. Il dato relativo concernente la misura differenziale va considerato nel suo rilievo di base (al fine di evitare che l’obbligo risarcitorio del debitore sia automaticamente maggiore in dipendenza di fatti e condotte già da altri causate o preesistenti) e, quindi, adeguatamente rimodulato in considerazione della  vicenda clinica e della situazione concreta della parte lesa: ciò sotto ogni profilo rilevante e attinente ai riflessi sulla sua integrità psico-biologica, al condizionamento e al pregiudizio nello svolgimento delle sue attività areddituali, ad ogni ulteriore aspetto morale che concorre a descrivere il danno non patrimoniale, e, necessariamente, sulla base delle risultanze e delle allegazioni anche presuntive offerte dalla parte. Tale rimodulazione risponde alla esigenza di “personalizzazione” del danno – con dato di partenza quello di base della tabella del Tribunale di Milano – con cui non si individua, nell’ambito del danno differenziale iatrogeno, il fenomeno dell’aumento progressivo marginale del punto in considerazione della maggiore afflittività ipotetica della lesione, cui fa riferimento la tabella milanese, ma l’adeguamento della determinazione del risarcimento base, in aumento o in diminuzione, alla condizione concreta della parte lesa, senza alcun prefigurato e rigido vincolo in aumento o in diminuzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)