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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9805 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione Sez. Un. Civili, 25 Ottobre 2013. .

Arbitrato rituale - Disciplina introdotta dalla legge n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario - Configurabilità - Conseguenze.


L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione. (massima ufficiale)