Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9818 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Padova, 14 Dicembre 2012. .


Trasferimento d’azienda – Continuità del rapporto di lavoro – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Art. 2112 c.c. – Assunzione anteriore al trasferimento – Anzianità di servizio maturata dall’originaria assunzione – Inquadramento aziendale – Pagamento delle differenze retributive maturate per il superiore inquadramento.



In caso di trasferimento d’azienda il presupposto di fatto per l’operatività delle disposizioni dell’art. 2112 c.c. a favore del lavoratore è che egli sia stato assunto alle dipendenze dell’imprenditore cedente in un momento anteriore al trasferimento, cosicché il cessionario abbia acquisito, quale successore nella titolarità dell’azienda, la qualità di nuovo datore di lavoro. La ratio sottesa all’art. 2112 c.c. è ravvisabile nella necessità di assicurare il trasferimento del rapporto di lavoro dal cedente al cessionario dell’azienda o del suo ramo al fine di preservarne, in linea quantomeno tendenziale, il contenuto sostanziale originario.
Ne consegue il diritto del lavoratore al riconoscimento dell’anzianità di servizio sin dall’originaria assunzione, il diritto al corrispondente inquadramento aziendale e al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento. (Monica Tognazzo, Federico Mincao) (riproduzione riservata)