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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9841 - pubb. 19/12/2013.

Effetti del concordato preventivo sulla esistenza, l'entità e il rango dei crediti


Cassazione civile, sez. I, 17 Giugno 1995. Est. Criscuolo.

Concordato preventivo - Approvazione - Omologazione - In genere - Sentenza di omologazione - Effetti - Giudicato sulla esistenza l'entità e il rango dei crediti - Esclusione.


La sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, pur determinando un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango dei crediti e sugli altri diritti implicati nella procedura. (massima ufficiale)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30 gennaio 1984 la C. s.p.a. depositò al Tribunale di Piacenza istanza per essere ammessa alla procedura di amministrazione controllata, accolta il 9 febbraio successivo. In data 9 febbraio 1987 la detta società presentò ricorso per la conversione dell'amministrazione controllata in concordato preventivo e fu ammessa a tale procedura con decreto del 28 maggio 1987. Con sentenza 9 maggio 1991 (depositata il 27 agosto 1991) il tribunale di Piacenza omologò il concordato.
Tra i creditori privilegiati risultava inserita la Centrobanca - Banca centrale di credito popolare s.p.a., con la quale la C. il 10 giugno 1982 aveva stipulato un contratto di finanziamento a medio termine, recante al punto 8 una clausola secondo cui l'apertura di una procedura ai sensi del R.D. n. 267 del 1942 avrebbe determinato la risoluzione di diritto del contratto e la decadenza dal beneficio del termine, senza necessità alcuna di costituzione in mora. Il debito avrebbe dovuto essere pagato, secondo il piano d'ammortamento pattuito, in 11 rate semestrali e alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla procedura risultavano insolute sette rate.
Nella proposta di concordato preventivo, recepita integralmente dal tribunale nella sentenza di omologazione, a proposito del credito privilegiato di Centrobanca si prevedeva il "pagamento regolare delle rate di mutuo dalla omologazione del concordato".
In sede di esecuzione insorse contrasto tra le parti
sull'interpretazione da dare alla suddetta formula e, conseguentemente, anche in ordine al pagamento degli interessi. Su tale contrasto il Tribunale di Piacenza, investito della questione dal giudice delegato, si pronunciò con decreto emesso il 9 luglio 1993.
In codesto provvedimento il Collegio osservò che: a) secondo la società debitrice la sentenza di omologa prevedeva il pagamento rateale del credito e non il versamento contestuale dell'intero importo di questo mentre, ad avviso di Centrobanca, la detta sentenza aveva imposto alla debitrice il pagamento integrale senza alcuna forma di dilazione, in coerenza con le previsioni contrattuali; b) il tribunale doveva ritenersi funzionalmente competente a pronunziare sulla questione così prospettata, trattandosi non già di profilo attinente alle modalità di versamento delle somme o alla mera esecuzione del concordato (cioè di profili che, in sede di omologazione, erano stati rimessi al giudice delegato, ai sensi dell'art. 181, 3 comma, L.F.), bensì di questione concernente l'interpretazione della sentenza di omologa; c) a tale interpretazione, per risolvere l'insorta controversia, poteva procedere solo il tribunale nell'ambito dei poteri conferiti dall'art. 181, 3 comma, L. F. e sulla base del principio che solo il tribunale, in fase esecutiva, può interpretare parti della sentenza di omologa d) le statuizioni di detta sentenza, relative alle modalità di pagamento e in genere alla fase esecutiva, avevano natura di volontaria giurisdizione ed erano quindi suscettibili di essere integrate o puntualizzate ex art. 742 c.p.c., con l'avvertenza però che anche le modalità di esecuzione fissate nella proposta e recepite nella sentenza di omologazione non possono subire alcuna modifica.
Fissati codesti punti, e passando all'esame della fattispecie, il tribunale osservò che la sentenza di omologazione non poteva modificare il contenuto della proposta, ma doveva limitarsi ad accoglierla o respingerla, mentre il pagamento dei creditori privilegiati doveva avvenire immediatamente e prima dei chirografari, onde in linea di principio non era ammissibile un concordato dal contenuto dilatorio; che, peraltro, non vertendosi in tema di diritti indisponibili, nulla vietava che creditore privilegiato e debitore si accordassero per un pagamento dilazionato del debito, del quale però era presupposto indispensabile il consenso del creditore; che, nel caso in esame, il contratto di finanziamento si era risolto fin dal 30 gennaio 1984, a norma dell'art. 8 di esso, e la società debitrice era decaduta dal beneficio del termine e comunque, a tutto concedere, il 9 febbraio 1987 (cioè il giorno del deposito del ricorso per la conversione dell'amministrazione controllata in concordato preventivo) la C. non avrebbe più avuto alcun diritto alla rateizzazione, per il combinato disposto degli artt. 55, secondo comma, e 169 L.F.; che, essendo dunque pacifica l'integrale scadenza del debito, una nuova rateazione poteva essere concessa solo dall'istituto creditore, ma un accordo in tal senso non risultava intervenuto ne' prima ne' dopo l'omologazione.
Tutto ciò premesso, il tribunale dichiarò che l'espressione della sentenza di omologa doveva essere interpretata come pagamento integrale ed immediato, e perciò regolare, delle rate di mutuo, tutte ormai scadute, disciplinando conseguentemente la decorrenza degli interessi.
Avverso tale provvedimento la C. s.p a., ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. La Centrobanca non ha proposto controricorso ma ha partecipato alla discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, formulato ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, deve ritenersi ammissibile. Il provvedimento impugnato, infatti, riguarda posizioni di credito - debito cui va riconosciuta la consistenza di diritti soggettivi e, nella misura in cui interviene su statuizioni della sentenza di omologazione, non soltanto incide direttamente su quelle posizioni, ma assume indiscutibile efficacia decisoria in relazione alla quale l'unico rimedio possibile è appunto il detto ricorso.
2. Col primo mezzo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 82, 99 e 101 c.p.c., 70 e 71 c.p.c., 279 e 285 c.p.c.. Sostiene che il Tribunale di Piacenza avrebbe pronunciato un provvedimento di interpretazione della precedente sentenza senza alcuna idonea domanda di Centrobanca, mai notificata ad essa C. nelle forme di rito, senza che le parti siano state rappresentate in giudizio da difensori muniti di procura, senza intervento del pubblico ministero. Il Collegio, in sede non contenziosa e non rispettando la competenza e il rito, avrebbe risolto un conflitto d'interessi riguardante i diritti soggettivi delle parti, mentre soltanto una sentenza avrebbe potuto modificare o interpretare (con efficacia decisoria) un'altra sentenza (quella di omologazione).
Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 181, 185, 164 L.F., nonché violazione delle norme sulla competenza. Sostiene che, con la pronuncia della sentenza di omologazione, il tribunale e il giudice delegato verrebbero a cessare da ogni funzione, residuando al commissario poteri di vigilanza sull'esecuzione del concordato e al tribunale il potere di decidere sui reclami avverso i provvedimenti del giudice delegato. D'altro canto neppure in sede di omologazione il tribunale ha il potere di accertare esistenza, misura e rango di un credito, sicché a fortiori tale potere non potrebbe sussistere dopo l'omologazione. Col terzo mezzo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 181 e 185 L.F., 737, 738 e 742 c.p.c., 14 delle disposizioni sulla legge in generale, 324 c.p.c., 2909 c.c., 125, 82, 83, 70 c.p.c.. Richiamati i principi già esposti nei mezzi precedenti la C. sostiene che l'interpretazione di una sentenza (finalizzata a dirimere una controversia insorta tra le parti) non può avvenire con il rito camerale, senza l'intervento del P.M., senza una domanda di parte e pervenendo a conclusioni in contrasto con la pronuncia adottata in sede di omologazione, suscettibile di passare in giudicato, quanto meno formale. Col quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 181 e 160 L. F., nonché erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla necessità di interpretare la sentenza di omologazione e alla dichiarata decadenza della rateazione del pagamento, la ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento impugnato in quanto emesso in difetto di potestà cognitoria.
Il tribunale avrebbe posto in essere una modifica sostanziale del giudicato, trascurando di considerare che - ove pure in sede di omologazione fosse stato compiuto un (presunto) errore di diritto - mai si sarebbe potuto porvi rimedio adottando una nuova decisione, col rischio che il debitore e i garanti debbano eseguire un concordato diverso (per tempi, modalità e misura di pagamento) rispetto a quello proposto e omologato.
Infine, col quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 188, 167, 55 L. F., 2855 e 2749 c.c., in ordine alle statuizioni sulla misura e sulla decorrenza degli interessi.
Codeste censure - che possono essere esaminate congiuntamente perché tra loro connesse - sono (per quanto di ragione) fondate, nei termini in prosieguo indicati.
In premessa, non si può condividere la tassativa affermazione della ricorrente, secondo cui con la pronuncia della sentenza di omologazione il tribunale e il giudice delegato cesserebbero da ogni loro funzione. Vero è, infatti, che la sentenza di omologazione, e la pronuncia sulle eventuali impugnazioni ex art. 183 L.F., esauriscono la procedura di concordato preventivo. È altrettanto vero, però, che residua una fase esecutiva (artt. 185 - 186 L.F.), durante la quale il commissario giudiziale deve sorvegliare l'adempimento del concordato, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, e deve se del caso adottare le iniziative per provocare l'intervento del tribunale, ai fini dei provvedimenti di cui agli artt. 137 - 138 L. F. (risoluzione o annullamento del concordato) richiamati dall'art. 186, primo comma, della legge medesima; mentre spetta al giudice delegato determinare le modalità per il versamento delle somme dovute alle scadenze in esecuzione del concordato, se tale determinazione gli è stata rimessa nella sentenza di omologazione.
In codesti limiti, dunque, permangono le attribuzioni, rispettivamente, del giudice delegato e del tribunale. Ma si tratta, per l'appunto, di attribuzioni ben definite, mentre deve escludersi che permanga una sorta di competenza funzionale del tribunale a provvedere in via generale sulle controversie che possono insorgere nella fase esecutiva tra il debitore e uno o più creditori. Una simile competenza non potrebbe esser desunta dall'art. 23 L. F., perché questa norma attiene alla procedura fallimentare. Ma neppure essa può esser costruita sul presupposto che le statuizioni contenute nella sentenza di omologazione, e attinenti alle modalità di pagamento ed in genere alla fase esecutiva, avrebbero natura di volontaria giurisdizione e sarebbero come tali suscettibili di essere integrate o puntualizzate ai sensi dello art. 742 c.p.c. (come afferma il provvedimento impugnato). In effetti non sembra da condividere il richiamo al cennato art. 742, che introduce nel provvedimento conclusivo della procedura di concordato preventivo un contenuto promiscuo in contrasto con la forma di sentenza a quel provvedimento attribuita dall'art. 181 L.F.. Vero è, piuttosto, che tale sentenza, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, non comporta la formazione di un giudicato sostanziale nell'ambito del processo, pur facendo nascere un vincolo definitivo circa la riduzione quantitativa dei crediti, sulla base dell'elemento pattizio e dell'elemento processuale. Da ciò, peraltro, discende che ogni contestazione sui diritti implicati nella procedura rimane impregiudicata, non già che su tali contestazioni permanga una competenza del tribunale che ha emesso la sentenza di omologazione, nemmeno nella forma della "interpretazione" della sentenza medesima. Dopo la sentenza di omologazione non appellata ex art. 183 L.F. ogni questione attinente alla sussistenza, entità e rango dei crediti deve esser fatta valere con ordinario giudizio di cognizione (Cass. 19.12.1978, n. 6083), essendo invece carente di potestà decisionale il tribunale che ha omologato il concordato in quanto organo della fase di esecuzione di questo.
Nel caso di specie, alla stregua degli esposti principi la controversia insorta tra le parti (che tra l'altro, riflettendosi sul calcolo degli interessi, veniva anche a tradursi in una contestazione sull'entità del credito, oltre che sull'interpretazione sugli effetti della clausola 8 del contratto di finanziamento in relazione alle pronunzie adottate in sede di omologazione) non poteva essere risolta dal tribunale, investito di essa dal giudice delegato a seguito di un'istanza dell'istituto creditore, proprio perché il detto giudice (che aveva già concluso la procedura con la sentenza di omologazione) era privo di potere decisionale al riguardo. Consegue che, in accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato deve essere cassato senza rinvio. Nella natura della questione trattata si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Dichiara compensate tra le parti le spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1995, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di Cassazione.