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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 985 - pubb. 01/10/2007.

Opposizione a sequestro presso terzi e giudice competente


Tribunale di Bologna, 19 Giugno 2007. Est. Ferro.

Procedimento cautelare – Sequestro presso il terzo – Opposizione – Giudice competente.


Il giudice competente a decidere l’opposizione al sequestro conservativo presso terzi di somme di denaro (nella specie di somme su conto corrente bancario) è il giudice dell’esecuzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

TRIBUNALE DI BOLOGNA

UFFICIO DELL’ESECUZIONE MOBILIARE CIVILE

Nella procedura di attuazione del sequestro conservativo emesso dal Trib. Modena, il 22 dicembre 2006, chiesto da fallimento ZTL spa contro A.F., A.R., T.R. e M.P.i (provv. menzionato nel ricorso caut. N.1499/07 non allegato, né poi prodotto da alcuna parte nonostante l’invito a chiarimenti formulato da questo giudice con decreto 30.1.2007);

sul ricorso di opposizione di terzo, dep. il 30.1.2007 promosso da S. nelle forme dell’istanza ex art.619 c.p.c.;

a scioglimento della riserva d’udienza del 21.2.2007 e viste le successive memorie autorizzate delle parti (7.3.2007), nonché dato atto della successiva acquisizione del fascicolo;

si premette che la svolta opposizione di terzo al sequestro può essere decisa circoscrivendo la delimitazione oggettiva del provvedimento cautelare alla cui attuazione l’istante si oppone richiamando il solo perimetro processuale entro il quale un provvedimento può essere assunto senza che né l’opponente né l’opposto abbiano documentato tali operazioni materiali allegando il provvedimento di sequestro e gli atti che ne sono esecuzione su un conto corrente bancario intestato (anche) all’opponente; per tali operazioni, dunque, può essere considerato pacifico, perché non contestato da parte opposta, che effettivamente la società ZTL s.p.a. in liquidazione in procedura fallimentare (aperta dal Trib.Modena) ed in persona del curatore fallimentare ha proceduto ad attuare un sequestro concesso il 22.12.2006 dal Tribunale Modena a carico, tra gli altri, di T.R.; S.i assume, opponendosi all’attuazione del sequestro sul conto corrente ad essa intestato presso la Banca Unicredit spa con sede in Bologna, via Zamboni n.20, che in realtà si tratta di somme ad essa interamente riconducibili, in ogni caso acquisite a titolo alimentare,ovvero sequestrabili nella sola misura del 50%, comunque con errore di instaurazione del procedimento per omesso rispetto dell’avviso ex art.599 c.p.c. 

a) quanto alla competenza del giudice dell’esecuzione mobiliare: la questione, dibattuta anche all’udienza, investe la portata dell’art. 669-duodecies cpc, per il richiamo eccettuativo ivi contenuto alle norme sui sequestri; ritiene questo giudice che, ex artt. 619 e 678 c.p.c., sussista l’apparente competenza funzionale del giudice secondo le norme dell’espropriazione presso terzi ed in generale quanto al procedimento opposizionale richiamato dalla disciplina prescelta per l’attuazione della misura cautelare;

la norma regolativa dell’attuazione delle misure cautelari, l’art.669-duodecies cpc, contiene invero uno specifico e complessivo rimando alle disposizioni di cui agli artt.677 e s. cpc con riguardo all’attuazione dei sequestri; il sistema delineato contempla una regola che non coincide del tutto con la disciplina dell’esecuzione forzata ma che tuttavia trae da quest’ultima la fonte di inquadramento di tutte le operazioni materiali ed anche degli incidenti processuali che, negli artt.677 e s. cpc, trovino uno specifico rinvio all’esecuzione forzata stessa; appare invero netta la scelta del legislatore, per quanto tradottasi in un impianto finale privo di aggiornato coordinamento con la mutazione del rapporto tra il procedimento di sequestro ed il giudizio di merito, di non configurare il giudice che ha adottato la misura altresì come il giudice che, presiedendo alla sua attuazione, sia egualmente competente a dirimere ogni controversia che nasca dall’attuazione della misura stessa; sopravvivono infatti, sul punto, sia specifiche norme le quali permettono di affermare che la <<cura>> dell’efficacia del sequestro è affidata – proprio in funzione della conservazione ed ottimizzazione dei risultati di intangibilità patrimoniale o materiale conseguiti – al giudice (monocratico o collegiale) che ha assunto la decisione sia norme che, implicando comunque l’evocazione di un giudice diverso, propriamente legato alla materialità delle operazioni esecutive, si ritrova – in una posizione di maggiore oggettiva terzietà – a regolare aspetti ancora attuativi ma di potenziale conflitto del tutto estraneo a quello che è alla base della misura stessa; così, nell’attuazione del sequestro conservativo su crediti, è competente il giudice individuato secondo la stessa disposizione di cui all’art.543 co.2 n.4 cpc; a sua volta l’inciso finale dell’art.669-duodecies c.p.c., pur essendo incerto quanto a latitudine – se cioè riferito all’attuazione di tutte le misure cautelari o solo di quelle diverse dai sequestri ed invero oggetto di regolazione nella prima parte della disposizione – sembra assumere una valenza comunque residuale e – per i sequestri – in ogni caso degradata rispetto alle <<questioni>> che già trovano puntuale disciplina, diretta o indiretta, negli artt.677 e s. c.p.c. in punto di attuazione;

peraltro le norme implicanti il pignoramento presso terzi, alla cui stregua – come nella fattispecie – va appunto attuato il sequestro che abbia ad oggetto le somme dovute da una banca al creditore di essa che vi abbia un conto corrente attivo, ai sensi del primo inciso dell’art.678 co.1 cpc, impongono che anche il giudice competente a trattare le questioni nascenti dall’attuazione così disciplinata sia individuato in ragione delle medesime regole che sorreggono l’espropriazione forzata di cui agli artt.543 e s. (pur dovendosi sottolineare la scarsa diligenza delle parti nel curare la completezza dei punti di riferimento fattuali della controversia); ciò implica che le opposizioni ad essa, risolventisi in opposizioni all’attuazione della misura, possono fruire di una specialità di trattazione se e nella misura in cui non coincidano né con una richiesta di modifica o revoca della misura cautelare in sé (ove soccorrono gli istituti del reclamo ovvero degli interventi ad hoc nel corso del giudizio di merito) né con l’invocazione di interventi di allestimento conformativo della misura al suo dettaglio di efficienza, come espressamente già disciplinato per la custodia (con competenza pacifica ed espressa in capo al giudice del sequestro) o, in una lettura estensiva, residualmente con la clausola di chiusura di cui all’ultimo periodo dell’art.669-duodecies c.p.c.; allorchè dunque la controversia, nascente dalla attuazione della misura, involga profili di contrasto – come nel caso in esame – non inquadrati né tra la revoca o modifica richiedibile dalla parte né tra i congegni di diversa configurazione modale delle operazioni conservative o pratiche, ma implichi l’esame del diritto soggettivo di terzi a non subire de facto, cioè in sede attuativa di una misura cautelare, la portata materiale di un provvedimento giudiziario adottato in una causa diversa, le norme di organizzazione dell’attuazione stessa del sequestro, cioè le norme dell’esecuzione forzata, sembrano più prossime ad ospitare anche l’azione così svolta rispetto a quelle inquadrate tra le competenze del giudice del sequestro, sussistendo infatti solo tra le prime e non fra le seconde, una completa regolazione di tale processo e della correlativa competenza, sull’opposizione di terzo;

l’orientamento difforme, all’apparenza seguito nella giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. 19101/2003, ma per un’opposizione ex art.615 c.p.c.) ed anche nel precedente citato di questo ufficio (Trib.Bologna, sez. Imola, 30.7.2004), ha trovato superamento in altri provvedimenti del Trib.Bologna (ord. coll. 13.6.2007), ove si enfatizza (confermando Trib.Bologna,ord.mon.12.3.2007) che in realtà la tesi attributiva della competenza al giudice del merito anche delle controversie instaurate da un terzo si era posta in continuità con un indirizzo anteriore alla riforma introduttiva del procedimento cautelare difforme, ammettendo al giudizio di convalida del sequestro (v. Cass. 28/88) la valenza di unico contesto organizzativo compatibile con la tutela del diritto di difesa del terzo; la disciplina normativa, del tutto mutata, permette dunque una rimeditazione della cennata tesi, apparendo invero superabile anche la notazione, percorsa in Trib.Bologna, sez. Imola cit, per cui l’opposizione all’attuazione del sequestro dovrebbe avvenire nelle forme (in realtà non previste per tale evenienza) dall’art.669duodecies c.p.c., riservandosi a quelle dell’esecuzione forzata solo la regolazione delle operazioni materiali di attuazione delle misura; come nettamente assunto da questo Trib. con ord. coll. 13.6.2007 appare invece assai più corretto il percorso ermeneutico che conduce alla ricerca della norma applicabile proprio partendo da quelle per le quali il riferimento (di rinvio) dell’art.669duodecies (all’art.677 c.p.c.) è esplicito e la cui completezza nemmeno può essere contestata e nelle quali appunto la tutela del terzo è piena (e non certo rimessa ad un sistema di eccezioni sollecitatorie, come ancora indica Cass.19101/03), poiché procede da una fase di delibazione sommaria ad una di cognizione piena, secondo tecniche processuali di individuazione del giudice competente – si può aggiungere – molto più rispettose dei profili di collegamento dell’oggetto della contestazione e del tutto parallele a quelle delle comuni opposizioni ex art.27 c.p.c.;

ritiene inoltre questo giudice che la natura del pregiudizio patito dal terzo non si correli alla concessione della misura cautelare in sé bensì soltanto alla sua attuazione, per scelta del sequestrante, su un bene che il terzo assume proprio: Trib.Bologna 13.6.2007 ha invero, in fattispecie omologa, rilevato essere <<del tutto evidente come l’accertamento del diritto dominicale del terzo sul bene sequestrato sia del tutto estraneo e, in termini di connessione processuale, assai lontano, dall’oggetto del giudizio principale di merito, ove si discute di un diritto di credito, relativo ad un rapporto sostanziale del quale detto terzo non è in alcun modo partecipe>>; ciò consente di dissentire dalla cit. Cass. 19101/03 che, nel ribadire il precedente indirizzo, devia <<le contestazioni mosse in ordine all’esecuzione del sequestro>> verso il giudice (del merito) che potrà usare i suoi <<poteri di modifica,integrazione, precisazione o revoca del provvedimento>> decidendo su mere <<eccezioni del soggetto che ha subito la misura cautelare>>: la rivendica di un bene da parte del terzo insorge per effetto dell’attuazione del sequestro ma non impegna aspetti conformativi esterni o di sola efficienza della misura proprio perché intercetta diritti soggettivi di chi si oppone ad esso; e proprio la riforma della L.52/06 ha introdotto, rafforzando i presidi di garanzia ex art.615 e 619 c.p.c. (anche reclamabili in punto di ordinanze sulla sospensione ex art.624 c.p.c.), un sistema ancora più completo ed idoneo ad assicurare al soggetto in conflitto con l’attuazione del sequestro un processo la cui giustificazione causale è del tutto autonoma rispetto alla ordinata esecuzione del sequestro, radicalmente avversato nel profilo attuativo e non dell’astratta condecibilità;

ciò premesso, va peraltro sottolineato che la competenza di questo giudice si affianca in modo del tutto eventuale rispetto a quella del giudice della misura, in quanto competenza strettamente correlata – per i sequestri su crediti – alle sole vicende suscitate da un’opposizione come quella proposta da Salha Hasbani Kermanchahi; ed a sua volta le norme applicabili, sull’esecuzione forzata, segnano soltanto le modalità processuali da adottarsi per la trattazione e la decisione di tale incidente di attuazione del sequestro, essendo in realtà richiamata più ampiamente ai sensi dell’art.678 c.p.c. la competenza generale propria dell’ufficio, il Tribunale di Bologna, e solo al suo interno e con regole diverse di assegnazione quella di un giudice addetto a tale procedimento; 

b) sulla titolarità esclusiva in capo all’opponente del conto corrente: la prova dell’esclusività del conto corrente in capo alla istante nonostante l’apparenza della cointestazione formale, è stata oggetto di una previsione (nel decreto di convocazione all’udienza del g.e. del 30.1.2007) di approfondimento istruttorio (sulla reale disponibilità di esso e, soprattutto, sulla opponibilità ai terzi di tale pretesa esclusività) che la trattazione sommaria dell’opposizione ed il modesto contributo allegativo delle parti non hanno permesso di espletare; può dunque ascriversi valore almeno presuntivo alla circostanza documentale della duplice appartenenza del conto, per la cui movimentazione anche con operazioni di prelievo sia l’opponente sia la persona destinataria del sequestro (Totah Raymond) ben potevano operare disgiuntamente ai sensi della regola sul saldo di cui all’art.1854 c.c.,senza alcun indice di opponibilità verso i terzi di diversi accordi interni; 

c) quanto alla natura delle rimesse sul conto: l’eccezione di impignorabilità sul punto non appare svolta nell’unico modo con essa compatibile, cioè la dimostrazione di un vincolo segregativo tuttora opponibile al terzo sequestrante in ragione della causa alimentare dei versamenti effettuati sul conto che invece, così appostati, perdono l’originaria e supposta imputazione, come tale del tutto inefficace verso i terzi; la confusione nel patrimonio dell’accipiens con altri elementi attivi procura ai crediti alimentari la loro indistinguibilità,anche ai fini del pignoramento e del sequestro, rispetto agli altri beni;

d) quanto al mancato avviso ex art.599 c.p.c.: la citata natura della cointestazione di conto corrente, in difetto di prova opponibile ai terzi idonea a giustificare anche verso questi ultimi una divisione in quote eguale del saldo attivo del conto (ex art.1298 c.c.), rende non rilevante il rispetto della regola applicabile all’espropriazione di beni indivisi; appare invero coerente con lo statuto della contitolarità con altri del conto corrente la responsabilità patrimoniale, sull’intero saldo attivo e come premesso ex art.1854 c.c., di ciascuno di essi nell’intera misura;

e) quanto alle spese del procedimento: l’oggettiva disputabilità della questione pregiudiziale giustifica la piena compensazione fra le parti delle spese del procedimento;

p.q.m.

visti gli artt. 619, 669-duodecies, 677 e s. c.p.c.

non sospende l’attuazione del sequestro conservativo autorizzato da Trib. Modena 22.12.2006 ed attuato sull’attivo di conto corrente intestato a Totah Raymond ed all’opponente e comunque dei beni oggetto di opposizione al sequestro del terzo Salha Hasbani Kermanchahi dep. il 30.1.2007 nelle forme dell’istanza ex art.619 c.p.c;

assegna il termine perentorio di giorni 60 per l’introduzione dell’opposizione all’esecuzione di terzo ex art.619 c.p.c., secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, avanti a sezione e giudice designandi del Tribunale di Bologna, tenuto conto della materia oggetto dell’accertamento di merito;

dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente, autorizzando la stessa al compimento anche mediante utilizzo del fax (come da istanza ex art.176 c.p.c.) o fonogramma.

BOLOGNA, 19 giugno 2007