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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9851 - pubb. 06/01/2014.

Concordato preventivo con cessione dei beni e litisconsorzio necessario dell'imprenditore e del liquidatore giudiziale dei beni


Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 26 Luglio 2001, n. 10250. Est. Mercurio.

Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Sentenza di omologazione - Provvedimenti per la cessione dei beni - Controversia instaurata da un creditore - Petitum di condanna o comunque idoneo a influire sul riparto - Legittimazione passiva - Litisconsorzio necessario dell'imprenditore e del liquidatore giudiziale dei beni - Sussistenza - Conseguenze.


In caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario. Ne consegue che, qualora la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni nella quale si provveda alla nomina del liquidatore giudiziale intervenga dopo che l'imprenditore sia stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore, onde evitare che la sentenza "inutiliter data"; tale adempimento non è tuttavia necessario nella particolare ipotesi in cui la sentenza di omologazione nomini liquidatore dei beni non un nuovo soggetto, ma il medesimo imprenditore già convenuto in giudizio. (massima ufficiale)

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