Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9863 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. VI, 17 Dicembre 2013. .


Società di capitali cancellata dal registro delle imprese - Domanda giudiziale introdotta dal liquidatore - Improponibilità - Cessazione del potere di rappresentanza - Venir meno della successione dei soci alla società.



La domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese è improponibile. L'effetto estintivo che inevitabilmente ne deriva, - e che, a seguito della riforma del diritto delle società, per quelle cancellate prima del 2004 opera a decorrere dal 1 gennaio 2004, e si produce, ai sensi dell'art. 2495 c.c., comma 2, anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, istituendosi una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione- determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore stesso, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell'esercizio, nei limiti e alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti (Cfr. anche Cass. Ord. n. 22863 del 03 novembre 2011; Cass. Sez Un. n. 4060 del 2010). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)