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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9866 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Milano, 11 Dicembre 2013. .

Riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale minorile – Limitazioni della responsabilità genitoriale – Art. 333 c.c. – Inammissibilità del ricorso – Sussiste – Competenza cd. per Attrazione – Modifica introdotta dalla legge 219/2012 – Conferma di una pregressa giurisprudenza della Cassazione.


La Legge 219/12 – riscrivendo l’art. 38 cit. – ha istituito, in capo al Tribunale ordinario, una competenza cd. per attrazione nel senso di ricondurre al giudice ordinario la cognizione anche dei profili inerenti alla limitazione della responsabilità genitoriale, che in via generale sono attribuiti alla competenza del Tribunale minorile, in presenza di una precedente pendenza di un procedimento c.d. ordinario. In altri termini, anche il Tribunale Ordinario può applicare l’art. 333 c.c. se è pendente un procedimento di separazione o divorzio. La novella legislativa, sul punto, non ha portata innovativa: recepisce e conferma una lettura dell’art. 333 c.c. che si era già affermata nella giurisprudenza di Cassazione. Ciò vuol dire che, sia prima della legge 219/12 sia certamente ora, il giudice ordinario può emettere le statuizioni ex art. 333 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)