Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9886 - pubb. 15/01/2014

Strumenti finanziari emessi all'estero, questione di giurisdizione, connessione tra cause ed ambito applicativo della domanda di nullità

Cassazione civile, 25 Giugno 2013. .


Questione di giurisdizione - Regolamento 44/2001 - Connessione tra cause diverse - Diversità di oggetto e titolo - Mancanza di relazioni di subordinazione o di incompatibilità logico giuridica - Accoglimento di un’zione idonea a riflettersi sull'altra.

Questione di giurisdizione - Regolamento 44/2001 - Forma scritta - Inserimento di clausola information memorandum - Prestito obbligazionario - Proroga della giurisdizione.

Questione di giurisdizione - Regolamento 44/2001 - Articolo 5, numero 1, "materia contrattuale" - Interpretazione - Estensione alle controversie volte a negare l'esistenza di un vincolo contrattuale.



Deve essere sottoposto al vaglio della Corte di giustizia dell'Unione europea il quesito se il nesso di connessione tra cause diverse contemplato dall'art. 6, n. 1 del regolamento 44/2001 possa o meno reputarsi sussistente qualora siano diversi l'oggetto delle pretese fatte valere con le due azioni ed il titolo in base al quale le pretese giudiziarie sono avanzate, senza che vi sia tra esse una relazione di subordinazione o d'incompatibilità logico-giuridica, ma l'eventuale accoglimento di una di esse sia potenzialmente idoneo, di fatto, a riflettersi sull'entità dell'interesse a tutela del quale l'altra domanda 6 stata proposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve essere sottoposto al vaglio della Corte di giustizia dell'Unione europea il quesito se il requisito della forma scritta della clausola di proroga della giurisdizione postulato dall'art. 23, comma 1, lett. a), del citato regolamento possa o meno reputarsi integrato in caso di inserimento di una tat clausola nel documento (Information memorandum) predisposto unilateralmente dall'emittente di un prestito obbligazionario, con l'effetto di rendere applicabile la proroga della giurisdizione alle controversie insorte con qualsiasi successivo acquirente di dette obbligazioni in ordine alla validità delle stesse; o se possa altrimenti reputarsi che l'inserimento della clausola di proroga net documento volto a disciplinare un prestito obbligazionario destinato ad avere circolazione transfrontaliera corrisponda ad una forma ammessa dagli usi net commercio internazionale, nell'accezione di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), del medesimo regolamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve essere sottoposto al vaglio della Corte di giustizia dell'Unione europea il quesito se l'espressione "materia contrattuale" adoperata dall'art. 5, n. 1, del citato regolamento sia da intendere come riferita unicamente alle controversie nelle quali si intenda far valere in giudizio il vincolo giuridico derivante dal contratto, oltre che a quelle da detto vincolo strettamente dipendenti, o se vada estesa anche alle controversie nelle quali la parte attrice, lungi dall'invocare il contratto, neghi l'esistenza di un vincolo contrattuale giuridicamente valido e miri a conseguire la restituzione di quanto corrisposto in base ad un titolo privo, a suo dire, di qualsiasi valore giuridico. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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