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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9896 - pubb. 01/07/2010.

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Appello di Catania, 16 Ottobre 2013. .

Tempi di permanenza del figlio minore presso il genitore non collocatario – “Cornice minima” adeguata che garantisca dei fine settimana interi e dei tempi infrasettimanali – Condizioni minime inderogabili salvo prova che dimostri contrarietà all’interesse del minore – Sussiste.


In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l’uno e l’altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all’interesse dei minori, poiché deve potersi consentire  ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell’habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi:  mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: Neulinger c. Svizzera, 6.7.2010; CEDU: Sneersone e Kampanella c. Italia, 12.7.2011). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)