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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9906 - pubb. 16/01/2014.

Illegittima la cancellazione dal registro imprese di società liquidata tramite trust


Tribunale di Milano, 22 Novembre 2013. Est. Vannicelli.

Registro imprese - Cancellazione di cancellazione - Bilancio finale di liquidazione carente del requisito di cui all'articolo 2492 c.c. - Conferimento del patrimonio in trust liquidatorio.

Registro imprese - Requisiti per la cancellazione della società - Fase liquidatoria secondo le norme del codice civile - Liquidazione quale fattispecie a formazione progressiva.

Registro imprese - Cancellazione della società - Liquidazione della società tramite trust - Omissione della fase liquidatoria.

Registro imprese - Cancellazione della società - Cancellazione contra legem - Effetto costitutivo ed estintivo della cancellazione - Esigenze di pubblicità legale delle vicende modificative dell'organizzazione societaria.

Cancellazione della società - Procedimento di cancellazione della cancellazione contra legem - Attivazione - Contraddittorio con tutti gli interessati.


Può disporsi ex art. 2191 cc la cancellazione della iscrizione relativa alla cancellazione dal Registro delle imprese di una società sul presupposto che tale iscrizione sia avvenuta in difetto delle condizioni di legge, in particolare quando il bilancio finale di liquidazione non presenta il contenuto richiesto dall'art. 2492 cc. per essere pressoché contestualmente: stata deliberata la nomina del liquidatore; stato disposto il conferimento di tutto il patrimonio attivo e passivo dell'ente ad apposito trust liquidatorio costituito nella stessa giornata; stato sottoposto all'assemblea dei soci il bilancio finale di liquidazione, il quale non reca alcuna indicazione circa l'esito delle attività liquidatorie.

Tra i presupposti ex lege della cancellazione dal Registro delle Imprese va annoverato lo svolgimento della fase liquidatoria disegnata dal codice civile, nel cui sistema, in particolare per le società di capitali, la cancellazione dell'ente (e la connessa estinzione) non consegue immediatamente al verificarsi di una causa di scioglimento ma è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva, articolata nell'accertamento ad opera degli amministratori della causa di scioglimento (art. 2484 cc), nella nomina assembleare del liquidatore (art. 2487 cc), nella attività di liquidazione in senso proprio, culminante nella redazione del bilancio finale di liquidazione (art. 2492 cc) recante l'indicazione della "parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo", bilancio solo all'approvazione del quale può poi far seguito la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Per poter richiedere la cancellazione della società dal registro delle Imprese è, ex lege, indefettibile che si sia realizzata la fase liquidatoria nelle sue varie articolazioni, per cui non rispondono alle previsioni normative situazioni che si risolvono nella completa pretermissione del procedimento endosocietario, per essere la liquidazione dell'intero patrimonio sociale in concreto affidata -per un tempo futuro rispetto alla data di redazione del bilancio finale-  ad un soggetto esterno all'ente, quale il trust.

Non può disporsi la cancellazione dell'ente dal registro delle Imprese in difetto di qualsiasi riscontro endosocietario circa l'attività di liquidazione, quando questa deve essere ancora compiuta da parte del trust al momento della richiesta di cancellazione.

La cancellazione dal Registro delle Imprese delle iscrizioni avvenute contra legem, non è stato scalfito dall'intervenuta acquisizione dell'effetto costitutivo ed estintivo della cancellazione dal registro stesso delle società di capitali, assolvendo gli artt. 2188 e seguenti del c.c. ad esigenze di pubblicità legale delle vicende modificative dell'organizzazione societaria che convivono con la possibilità di un più compiuto accertamento del fatto pubblicato o pubblicando, ove ritenuto non iscrivibile o cancellato dal registro, in un giudizio a cognizione piena fra le parti ad esso specificamente interessate.

Il procedimento di cancellazione della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese avvenuta contra legem può essere avviato d'ufficio alla sola condizione di un compiuto contraddittorio con tutti coloro che possano individuarsi quali portatori di interessi rilevanti al riguardo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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